11.03.2026 Icon

Pagamento diretto al danneggiato e copertura non operante: chi deve restituire?

La questione è quella dell’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) che paghi direttamente il terzo danneggiato, per poi accorgersi che la copertura assicurativa non era, in tutto o in parte, operante. In tali casi, chiarisce la Suprema Corte, l’azione di ripetizione dell’indebito deve essere proposta nei confronti dell’accipiens, ossia di chi abbia materialmente ricevuto il pagamento, e non dell’assicurato.

Cass. civ., sentenza del 22 dicembre 2025, n. 33669

La richiesta di condanna dell’assicurato alla restituzione

La controversia trae origine da un allagamento verificatosi in un appartamento privato, provocato dalla rottura di una tubazione condominiale. A seguito dell’evento, le proprietarie dell’immobile convenivano in giudizio il Condominio dinanzi al Tribunale di Imperia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, il Condominio chiamava in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile al fine di vedersi manlevato. Il Tribunale accoglieva sia la domanda risarcitoria sia la domanda di manleva. La decisione veniva tuttavia impugnata e la Corte d’Appello di Genova, pur confermando la responsabilità del Condominio, condannava le danneggiate a restituire alla Compagnia assicurativa le somme eccedenti la copertura effettiva.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso per Cassazione l’assicuratore sostenendo, in particolare, che la Corte d’Appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto con l’atto d’appello era stata chiesta la condanna alla restituzione dell’assicurato (il Condominio) e non dei terzi danneggiati. La Compagnia sosteneva, infatti, che quando l’assicuratore della responsabilità civile esegue nelle mani del terzo danneggiato un pagamento poi risultato non dovuto, obbligato alla restituzione non è l’accipiens ma l’assicurato; infatti “è nell’interesse di quest’ultimo che la Compagnia aveva effettuato il pagamento, così adempiendo la obbligazione risarcitoria gravante sull’assicurato e quella di garanzia nascente dal contratto assicurativo“.

Le argomentazioni della Suprema Corte

Nel ricostruire la questione, la Corte di Cassazione – rilevando preliminarmente che il vizio di extra-petizione fosse fondato, ma che la causa potesse comunque essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – si è concentrata sulla qualificazione dell’obbligazione dell’assicuratore prevista dall’art. 1917 co. 2 c.c., il quale prevede che: “L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede”. Secondo la Suprema Corte, in particolare, l’eventuale ordine dell’assicurato di pagare l’indennizzo al terzo danneggiato andrebbe a qualificarsi come una mera indicazione di pagamento ex art. 1188 c.c., dovendosi escludere che costituisca: a) un mandato, b) una delegazione di debito o di pagamento, c) un’ipotesi di adempimento del terzo, d) un indebito soggettivo ex art. 2036 c.c..

Ecco dunque che, secondo la Cassazione, l’assicuratore della r.c. il quale – credendo valido ed efficace il contratto di assicurazione – adempia la propria obbligazione nelle mani del terzo danneggiato, realizza un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., con la triplice conseguenza che: a) legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito è l’accipiens; b) ai fini dell’accoglimento della domanda di indebito è irrilevante la scusabilità dell’errore; c) la circostanza che il pagamento sia avvenuto volontariamente o per ordine dell’assicurato è irrilevante, ai fini dell’ammissibilità della ripetizione dell’indebito.

Conclusione: la ripetizione dell’indebito nei confronti dell’accipiens

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha, dunque, preso una posizione chiara su una questione che da tempo divideva dottrina e giurisprudenza.

Applicando i principi enunciati al caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto, in particolare, che la domanda restitutoria proposta dall’assicuratore dovesse essere rigettata, in quanto rivolta nei confronti di un soggetto – il Condominio – non obbligato alla restituzione.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Assicurativo ?

Contattaci subito