Il danno catastrofale rappresenta una forma di pregiudizio non patrimoniale riconosciuta dalla giurisprudenza, in relazione all’ipotesi in cui la vittima di un illecito, ancora cosciente e lucida, percepisce l’imminenza della propria morte e vive l’angoscia di questa consapevolezza. Tale voce è anche nota come “danno da lucida agonia”.
Corte di Cassazione – Terza Sezione civile, Ordinanza n. 468 dell’8 gennaio 2026.
Sulla prova di tale danno è, di recente, intervenuta la Suprema Corte, la quale ha fatto luce sulla valutazione della sussistenza della percezione – in capo alla vittima – dell’imminenza della propria morte, quale presupposto della risarcibilità di tale voce di danno.
La vicenda trae origine dall’azione promossa dai congiunti di un paziente deceduto a seguito di responsabilità sanitaria, i quali lamentavano il mancato riconoscimento, iure hereditatis, fra gli altri, del danno catastrofale patito dal de cuius nel lasso di tempo intercorso tra l’evento lesivo e il decesso. La Corte d’appello aveva escluso tale voce risarcitoria, ritenendo che gli eredi non avessero dato prova circa la lucida consapevolezza dell’imminente morte in capo alla vittima. Anzi, secondo la Corte territoriale, dalla documentazione clinica emergeva che il paziente era rimasto vigile fino all’aggravamento finale e proprio la condizione dell’essere rimasto vigile implicava, di per sé, l’esclusione della percezione di un possibile esito nefasto sulla sua vita.
La Suprema Corte, ritenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse priva di logica, ha sostenuto, al contrario, che la condizione di lucidità in capo al paziente, siccome risultante dalla cartella clinica, non poteva dirsi sintomatica – di per sé – né della presenza né dell’assenza della consapevolezza della morte imminente.
Infatti, pretendere una prova positiva della percezione – in capo al de cuius – del possibile esito finale infausto, senza valorizzare il contesto clinico e ambientale, si traduce nell’inammissibile pretesa di una prova positiva della consapevolezza, dunque, di una “lettura del pensiero” del paziente sulla coscienza dell’approssimarsi della propria fine.
Tale prova era evidentemente non esigibile nella grave situazione in cui versava il paziente.
La Corte sottolinea, infatti, che in situazioni di estrema gravità, quali un ricovero ospedaliero in condizioni critiche, è conforme a massime di comune esperienza ritenere che il paziente possa maturare la percezione di una prognosi infausta. Il giudice di merito è, pertanto, chiamato a una valutazione complessiva degli elementi disponibili, evitando rigidità formalistiche e valorizzando il quadro clinico concreto.
Il percorso logico seguito dalla Suprema Corte incide anche sull’operato delle compagnie assicurative, chiamate a manlevare strutture e sanitari nei giudizi risarcitori. In particolare, sul danno catastrofale la prassi difensiva delle assicurazioni tende spesso a richiedere una prova rigorosa e diretta della consapevolezza della vittima circa l’imminenza della morte, così restringendo l’area della risarcibilità iure hereditatis.
L’ordinanza in commento ridimensiona i criteri logici di valutazione del quadro probatorio, escludendo che possa pretendersi una dimostrazione esplicita della presa d’atto dell’esito fatale e imponendo, invece, una valutazione complessiva del contesto clinico e ambientale. Ne deriva che anche l’assicuratore non può limitarsi a eccepire l’assenza di dichiarazioni formali, ma deve confrontarsi con un accertamento fondato su presunzioni e massime di esperienza.
12.03.2026