Rientrano nella nozione di “assicurati” tutti i soggetti su cui grava il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo con il consenso del proprietario. Tali soggetti potranno beneficiare della copertura in caso di sinistro, ma resteranno al contempo esposti, ove ne ricorrano i presupposti, all’azione di rivalsa dell’impresa assicuratrice ai sensi dell’art. 144, comma 2, del Codice delle assicurazioni.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 9 aprile 2026, n. 8904
Il nodo giuridico: chi è l’“assicurato” nella R.C. auto
La controversia trae origine da un sinistro stradale nel quale un pedone riportava danni alla persona a causa di una errata manovra di retromarcia. Con sentenza del 18 maggio 2022, il Tribunale di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado del Giudice di Pace, accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il conducente e la società proprietaria del veicolo al risarcimento dei danni. Con la stessa pronuncia, tuttavia, dichiarava inammissibile la domanda di manleva proposta dal conducente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, rilevando l’estraneità dello stesso al contratto di assicurazione. Avverso tale decisione, il conducente del veicolo assicurato proponeva ricorso per cassazione.
La risposta della Cassazione: assicurato è chi sopporta il rischio risarcitorio
La Corte, nell’accogliere il ricorso, ha ribadito che l’assicurazione della responsabilità civile rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, in cui l’assicurato coincide con il titolare dell’interesse esposto al rischio (art. 1904 c.c.). Più in particolare, il rischio di impoverirsi connesso al dovere di risarcimento della vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054 co. 1 e 2 c.c.), sul proprietario, sull’usufruttuario, sull’acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054 co. 3 c.c.) e, infine, sull’utilizzatore in leasing (art. 91 cod. strad.).
Ebbene, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. (cfr. art. 122 co. 1 Cod. ass.) deve concludersi che tutti i suddetti soggetti rientrino nella categoria di assicurati alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo con il consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti costoro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all’azione di rivalsa ex art. 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti.
Al diverso orientamento, secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell’assicurazione r.c.a., dovrebbe ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo” non potrebbe essere data continuità in quanto fondato su un assunto erroneo, quello secondo cui solo il proprietario d’un veicolo a motore ha l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a., affermazione in contrasto con la chiara lettera dell’ art. 122 cod. ass., il quale addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione” un veicolo a motore.
In conclusione, secondo la Corte, il ricorrente rientrava senz’altro nella nozione di “soggetto assicurato”, con conseguente ammissibilità della domanda di manleva proposta nei confronti della Compagnia di assicurazione e cassazione della decisione del giudice d’appello.
Una pronuncia nel solco dell’orientamento consolidato
La decisione in esame si pone in linea di continuità con l’orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione sul tema (Cass. 4756/2024, Cass. 17963/2017, Cass. 9948/2017, Cass. 20766/2015, Cass. 2505/2005, Cass. 6862/2000), dovendosi considerare superato l’orientamento minoritario espresso dalla Suprema Corte con decisioni ormai piuttosto risalenti (Cass. 6291/2013, Cass. 3356/2010, Cass. 8622/2003).
08.07.2026