19.02.2025 Icon

La Cassazione sulla responsabilità da custodia

Con la recente sentenza n. 1262/2024, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del fondo confinante attraverso il quale si è propagato l’incendio, salva la prova del caso fortuito. Tale sentenza offre l’occasione per proporre una breve ricostruzione circa gli orientamenti della Suprema Corte in materia di responsabilità da custodia.

L’art. 2051 c.c. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito. Un primo importante arresto in ambito giurisprudenziale è contenuto nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del’11 novembre 1991 n. 12019, in cui la Corte ha precisato come l’art. 2051 c.c. imputa la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, ovverosia in capo al soggetto che di fatto controlla le modalità di uso e conservazione della stessa.

In tal modo la Cassazione ha posto le premesse per la qualificazione di tale responsabilità come oggettiva, basata sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del pregiudizio e l’evento dannoso, a prescindere dal comportamento colpevole del custode stesso.

All’attore competerà dunque provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre detto rapporto in via presuntiva, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno – che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato – che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’assoluta eccezionalità (Cass. 20 maggio 1998, n. 503).

Il caso fortuito, in particolare, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento: la prova di quest’ultimo coincide, esattamente, con la dimostrazione della causa alternativa prevalente rispetto a quella individuata dall’attore, che ha cagionato l’evento dannoso. Sul punto si è espressa, di recente, Cass. 19 dicembre 2022, n. 37059, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danno da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ei sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta praticabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima […], richiedendosi, per l’integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento”.   

La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai soli fini della sola fattispecie ex art. 2043 c.c. (Cass. 1° febbraio 2018, n. 2482; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27724).

La Corte di Cassazione, nell’applicare tali conclusioni alla fattispecie di cui alla sent. 1262/2024(le fiamme, prima di raggiungere il fondo danneggiato avevano attraversato il fondo di proprietà di un terzo) ha puntualizzato – nell’affermare la responsabilità del proprietario del fondo confinante attraverso il quale si è prodotto l’evento dannoso, salva la prova del caso fortuito – come, ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c., in caso di propagazione di incendio non occorre la indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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