Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha individuato i presupposti che devono sussistere per l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore, specificando altresì il soggetto sul quale grava l’onere probatorio.
La prima questione esaminata è relativa all’individuazione dei soggetti che possono rientrare nella nozione di “assicurati” nei confronti dei quali la società di assicurazione può esercitare l’azione di rivalsa.
Sul punto, la Corte richiama i due orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo e, aderendo all’orientamento maggioritario, ritiene che l’assicuratore della r.c.a. possa esercitare il diritto di rivalsa di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c.: e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione nolente domino), l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza.
L’ulteriore questione affrontata dalla Corte riguarda la natura giuridica della rivalsa ed i presupposti che devono ricorrere per l’esercizio della relativa azione.
L’art. 144, secondo comma, cod. ass attribuisce all’assicuratore il diritto di rivalersi sull’assicurato – diritto che si sostanzia nel ripetere nei suoi confronti le somme versate al danneggiato – e, contestualmente, ne fissa il presupposto mediante l’inciso “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La Corte, sul punto, specifica che il diritto di recuperare dall’assicurato le somme pagate al danneggiato scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Tuttavia, il presupposto di tale diritto di rivalsa è l’esistenza di un altro e ben diverso diritto, scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell’indennità in virtù d’una clausola di delimitazione del rischio.
Soltanto in presenza di questa clausola, quindi, la legge attribuisce all’assicuratore il diritto di rivalsa. Conseguentemente, se nel contratto manca una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto.
La terza questione passata in rassegna è inerente all’individuazione del soggetto sul quale grava l’onere della prova circa la presenza della clausola di delimitazione del rischio nel contratto di assicurazione.
La Corte, in modo deciso, sostiene che l’onere di provare l’esistenza della clausola gravi sull’attore che agisce in rivalsa: questo tipo di azione, infatti, è un’azione contrattuale e, di conseguenza, come in tutti i giudizi scaturenti da un contratto è onere dell’attore provare l’esistenza del patto su cui la domanda si fonda.
In merito a quest’ultima questione, la Corte sancisce quindi il seguente principio di diritto “L’assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 144, comma secondo, cod. ass., ha l’onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell’indennizzo“.