15.07.2026 Icon

Azione di regresso dell’assicuratore e limiti dell’art. 2049 c.c.

Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Bologna offre un’importante precisazione sui confini applicativi della responsabilità del preponente per il fatto del preposto, delineando nettamente la distinzione tra il piano della responsabilità esterna verso i terzi danneggiati e quello dei rapporti interni di rivalsa. La Corte stabilisce che la responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., posta a garanzia del terzo, non può essere invocata per limitare il diritto del preponente ad agire in regresso per l’intero importo risarcito nei confronti dell’autore materiale dell’illecito.

Corte d’Appello di Bologna, sez. I civile, sentenza 28 maggio 2026, n. 1497.

La vicenda in esame

Una compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio la propria società agente e i relativi soci e amministratori a seguito di gravi irregolarità nella gestione di alcune agenzie: commercializzazione di polizze inesistenti, appropriazione dei premi, falsificazione di documentazione bancaria e di richieste di riscatto. Costretta a risarcire i clienti danneggiati, la compagnia ha agito in rivalsa per il recupero integrale degli esborsi sostenuti, sia per il danno patrimoniale che per quello reputazionale.

Il Tribunale, pur riconoscendo la piena responsabilità dei convenuti, aveva dimezzato il risarcimento a loro carico, ravvisando in capo alla compagnia preponente una culpa in eligendo e in vigilando ex art. 2049 c.c.

La decisione della Corte d’Appello: il regresso è integrale

La Corte d’Appello riforma la sentenza su questo punto centrale. L’art. 2049 c.c. regola esclusivamente la responsabilità esterna del preponente verso i terzi danneggiati: si tratta di una responsabilità oggettiva e indiretta, che prescinde da una colpa propria della compagnia. Una volta eseguito il pagamento verso il terzo, il preponente ha diritto di agire in regresso per l’intero nei confronti dell’autore materiale dell’illecito.

Il fondamento è tratto dall’art. 2055, comma 2, c.c.: la ripartizione interna per quote di colpa presuppone che ciascun corresponsabile abbia causalmente contribuito alla produzione del danno. Chi risponde per fatto altrui in base a un criterio legale di imputazione è per definizione estraneo a tale contributo causale, e non può quindi vedersi opposta alcuna quota di “colpa organizzativa” nei rapporti interni.

La Corte esclude altresì il richiamo all’art. 1227 c.c., norma che disciplina il concorso del fatto colposo del danneggiato nei rapporti con il danneggiante, e non il regresso interno tra corresponsabili.

I danni patrimoniali e reputazionali

Una volta stabilito il diritto della compagnia al regresso integrale, la Corte ha proceduto a una nuova quantificazione del danno. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, i giudici d’appello hanno ritenuto fondato il motivo della compagnia volto a ottenerne una rideterminazione in aumento. La Corte ha infatti considerato non solo gli importi già accertati dal CTU, ma ha anche valorizzato la documentazione prodotta in giudizio relativa a ulteriori esborsi sostenuti dalla compagnia, derivanti da sentenze di condanna e accordi transattivi intervenuti dopo il deposito della perizia.

Per il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine e della reputazione, la cui sussistenza era già passata in giudicato, la Corte ha confermato la metodologia di calcolo equitativo adottata dal primo giudice. Ha ritenuto infatti ragionevole ancorare la liquidazione a una percentuale del danno patrimoniale, applicando una base del 20% e una successiva maggiorazione del 20% su tale risultato, per un totale del 24%. Tale personalizzazione è stata giustificata in ragione della gravità dei fatti, in particolare per “l’ampio risalto mediatico della vicenda e della numerosità dei fatti illeciti commessi”.

Il principio operativo

La sentenza chiarisce che la responsabilità ex art. 2049 c.c. tutela il terzo danneggiato, ma non trasforma il preponente in compartecipe dell’illecito nei rapporti interni. Il pagamento eseguito verso i clienti non preclude, né comprime, l’azione di regresso integrale nei confronti dell’agente infedele e degli altri soggetti responsabili, salvo che sia dimostrata una distinta e autonoma condotta della compagnia causalmente rilevante nella produzione del danno.

Conclusioni

La pronuncia della Corte d’Appello di Bologna riafferma con forza la netta separazione tra il piano della responsabilità solidale verso l’esterno, posta a garanzia del terzo danneggiato, e quello dei rapporti interni di regresso. L’art. 2049 c.c., quale norma che istituisce una responsabilità per fatto altrui, non può essere invocato per limitare la pretesa recuperatoria del preponente nei confronti del preposto, autore materiale dell’illecito. In assenza di un’autonoma e provata condotta colposa del preponente che abbia contribuito causalmente al danno, il regresso deve essere integrale, assicurando che il costo finale dell’illecito gravi su chi lo ha effettivamente commesso.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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