Il verbale di assemblea condominiale di approvazione del preventivo è sufficiente per agire contro il condomino moroso?
La pronuncia in commento risponde al quesito e fa chiarezza.
Una condomina proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del Condominio, eccependo la mancanza della delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese e la mancanza della documentazione comprovante le stesse.
Il Giudice dell’opposizione precisa che, in base agli artt. 1130 e 1131 c.c., l’amministratore del condominio ha la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per la riscossione dei contributi senza necessità di autorizzazione da parte dell’assemblea, munito della sola produzione del verbale di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese
Occorrerà, ovviamente, dare prova dell’esigibilità del credito per il quale si è agito in via monitoria.
Quindi, nel caso di specie, l’obbligazione pecuniaria nascente in capo alla condomina per le attività di straordinaria amministrazione «risulta determinata nel suo importo dalle delibere assembleari con cui erano stati approvati i preventivi di volta in volta indicati e ripartita in base alle tabelle millesimali allegate», ed è pertanto «allo stato certa, liquida ed esigibile».
La condomina, dunque, non ha scampo anche perché le delibere non sono state impugnate e sono, a tutti gli effetti di legge, valide, efficaci, nonché definitive.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene l’opposizione infondata, non avendo la condomina dimostrato l’inesistenza e/o l’adempimento del credito azionato.