15.07.2024 Icon

Morosità per oneri condominiali: opposizione a decreto con domanda riconvenzionale

Un condomino moroso decide di proporre opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore per i contributi condominiali non pagati.

Tre le eccezioni dell’opponente: l’omessa convocazione dell’assemblea in cui erano state approvate tali spese, la mancata trasmissione della documentazione e l’asserita sussistenza di errori nei conteggi

Il Tribunale di Milano revoca il decreto ingiuntivo stante l’avvenuto parziale pagamento della somma intimata, condannando l’opponente al pagamento del residuo.

La decisione viene confermata in appello, previa ulteriore riduzione del debito residuo.

Il condomino, non soddisfatto, propone ricorso in Cassazione tornando ad invocare l’annullabilità della delibera.

Nel rigettare il ricorso, la Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 9839/2021 con cui è stato chiarito che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione».

In caso contrario, è inammissibile l’eccezione con la quale l’opponente deduce solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

Ed è proprio quanto accaduto nel caso di specie, avendo il ricorrente dedotto le ragioni di annullabilità della delibera assembleare su cui era fondata l’ingiunzione di pagamento opposta, senza però aver mai spiegato una domanda di annullamento della medesima delibera.

La Cassazione ricorda infine l’insorgenza e la prova dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni discende dall’approvazione del rendiconto annuale.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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