In caso di acquisto di un immobile in un condominio a chi spetta il pagamento delle spese condominiali straordinarie deliberate prima del rogito?
A rispondere a tale quesito è intervenuto di recente il Tribunale di Napoli che ha confermato l’orientamento ormai consolidato sulla specifica questione.
Nel caso in esame, un condomino veniva convenuto in giudizio per il mancato pagamento di quanto dovuto per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel condominio.
In particolare, il condomino si opponeva alla richiesta di pagamento rilevando di essere divenuto proprietario dell’immobile successivamente alla delibera di approvazione dei lavori straordinari e alla delibera di ripartizione delle spese.
Il Tribunale ha accolto le difese del condomino, condannando parte venditrice al pagamento di quanto dovuto per i lavori straordinari eseguiti.
Il Giudice ha infatti precisato che devono essere distinti gli interventi di natura ordinaria da quelli straordinari.
Per le opere di manutenzione ordinaria, l’onere di pagamento sorge nel momento in cui si compie l’attività gestionale afferente la manutenzione, la conservazione ed il godimento dei beni condominiali. Quindi, anche se deliberate prima della vendita, le relative spese verranno sostenute dall’acquirente (Cass. civ. n. 10235/2013).
Per gli interventi di natura straordinaria, l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali sorge alla data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione delle opere; chi è proprietario dell’immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori “straordinari” sarà colui che dovrà sostenerne tutti i relativi costi. Se successivamente alla delibera che approva la spesa straordinaria l’immobile viene venduto, l’acquirente potrà quindi pretendere che il venditore sostenga le spese che l’assemblea condominiale (prima della data del perfezionamento della vendita) ha deliberato.
È fatta salva ovviamente la facoltà per acquirente e venditore di accordarsi diversamente. Dunque, all’atto della vendita acquirente e venditore potranno accordarsi che nulla sia dovuto dal venditore per eventuali spese straordinarie già deliberate, rimanendo queste ultime a carico dell’acquirente.