Negli ultimi anni si è registrata una maggiore attenzione del legislatore in tema di tutela degli animali, attuata tramite plurime norme impattanti diversi aspetti normativi.
La L. 82/2025 e il rafforzamento delle tutele penali per gli animali
Proprio in tale contesto è stata introdotta recentemente la L. 82/2025, con cui sono state inasprite le pene previste dagli artt. 544 bis (uccisione di animali), 544 ter (maltrattamenti di animali), 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati riguardanti animali) e 544 quinquies (concernente il divieto di combattimenti tra animali) del codice penale. La legge modifica poi l’art. 638 c.p., concernente l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui.
Tra le numerose ulteriori disposizioni rientranti nell’alveo della normativa penale previste dalla L. 82/2025, particolarmente rilevante per le società è l’introduzione delle citate fattispecie di reato nel novero dei c.d. “reati presupposto” della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Animali e responsabilità 231: arriva l’art. 25-undevicies
Segnatamente, il nuovo art. 25 undevicies D.Lgs. 231/2001 prevede che – in caso di commissione di uno dei menzionati reati in tema di tutela degli animali – l’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso l’illecito può rispondere in sede penale con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.
Il comma 2 dell’ art. 25 undevicies dispone poi che all’ente condannato – o che abbia “patteggiato” – si debbano applicare le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata massima pari a 2 anni.
La novella, dunque, impone a tutte le società che esercitano un’attività comprendente animali – sia direttamente, sia indirettamente – di valutare attentamente la possibile commissione di reati posti a tutela della fauna e di attivarsi per prevenirli.