13.10.2025 Icon

Interrogatorio su invito del PM: anche tale atto deve essere trasmesso al Riesame se l’indagato rilascia dichiarazioni favorevoli

Nell’ambito del procedimento penale uno degli istituti più importanti è quello delle misure cautelari personali, attesa la loro afflittività in assenza di una sentenza di condanna definitiva (che potrebbe anche, addirittura, non sopraggiungere mai).

Per tale ragione, il nostro sistema penal-processuale prevede una serie di limiti all’utilizzo di dette misure, nonché garanzie processuali in favore dell’indagato/imputato destinatario di una misura di cautela.

Tra queste garanzie una delle più importanti è quella offerta dall’art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., secondo cui il Tribunale del Riesame (chiamato a valutare l’applicazione di una misura cautelare già disposta da altro Giudice) deve ricevere tutti gli atti su cui si fonda la misura stessa, nonché tutti gli atti sopravvenuti favorevoli al reo. In difetto di tale trasmissione da parte dell’Autorità Giudiziaria procedente entro termini specifici, il Tribunale del Riesame deve provvedere a revocare la misura applicata.

Proprio su tale tema è intervenuta recentemente la Suprema Corte di Cassazione (con Cass. pen., Sez. VI, sent. 3 ottobre 2025, n. 32786), con cui gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Trento avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale, con cui era stata revocata la misura cautelare applicata a carico di un soggetto indagato.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’indagato aveva reso un interrogatorio (su invito del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 375, comma 2 c.p.p.) prima del Riesame, rilasciando dichiarazioni “collaborative” all’accertamento dei fatti. Nondimeno, la Procura ometteva di trasmettere tale verbale al Tribunale del Riesame e quest’ultimo, ai sensi del citato art. 309 c.p.p., revocava la misura.

Con la proprio decisione di rigetto del ricorso gli ermellini hanno evidenziato che anche l’interrogatorio reso innanzi al P.M. su invito di quest’ultimo –  nel caso in cui le dichiarazioni rese abbiano un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzino in una mera contestazione delle accuse – deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al Tribunale del Riesame.

Autore Stefano Gerunda

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Autore Andrea Caprioglio

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