26.05.2025 Icon

Frode in pubbliche forniture: la Cassazione esclude il reato in caso di mero inadempimento contrattuale

Tra i temi estremamente delicati dal punto di vista penale vi è quello delle pubbliche forniture, ossia quei contratti sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione con privati che effettuano un qualsiasi servizio in favore della stazione appaltante.

Il legislatore, infatti, ha predisposto un articolato sistema di norme incriminatrici finalizzate a tutelare il corretto adempimento da parte dei privati degli appalti pubblici loro assegnati. Nello specifico, le norme di riferimento sono l’art. 355 c.p., che sanziona – a determinate condizioni – l’inadempimento del fornitore, e il più grave art. 356 c.p., che punisce la frode nelle pubbliche forniture.

Proprio in merito a detti delitti si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, in un noto caso riguardante la manutenzione degli impianti di elevazione del Palazzo di Giustizia di Salerno.

Segnatamente, nel caso deciso dalla Corte gli imputati erano stati accusati dall’Ufficio di Procura del delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) poiché, da un lato, l’azienda affidataria diretta dell’appalto aveva poi sub-appaltato il servizio ad una diversa società. Possibilità di sub-appalto non autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Dall’altro lato, il servizio non era stato reso dall’azienda sub-appaltatrice in conformità al contratto stipulato dalla P.A.

Insieme agli imputati “persone fisiche”, la società sub-appaltatrice era stata accusata della violazione di cui all’art. 24 D.Lgs. 231/2001 in relazione al delitto previsto e punito dall’art. 356 c.p.

La Cassazione, con la recente sentenza Cass. Pen., Sez. VI, del 16 maggio 2025, n. 18589 – anche alla luce di plurimi orientamenti giurisprudenziali divergenti sul tema – ha meglio delineato i confini applicativi delle due fattispecie.

Gli ermellini, infatti, hanno affermato che il sub-appalto, ancorché non previamente autorizzato dalla stazione appaltante, non rende di per sé configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture.

In merito al profilo relativo all’inadempimento contrattuale, invece, ciò che rileva ai fini dell’applicazione del delitto di cui all’art. 356 c.p., secondo la Cassazione, è la sussistenza di una condotta fraudolenta “per cui l’autore del reato deve voler ” ingannare” il soggetto passivo”.

Di talché “sono estranei al paradigma criminoso di cui all’art. 356cod. pen. le condotte di mero inadempimento del contratto, qualora non siano frutto di un perseguito proposito fraudolento; il comportamento fraudolento, si aggiunge, non deve necessariamente estrinsecarsi nell’uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, né determinare un evento di danno per la pubblica amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la semplice malafede contrattuale, ovvero, come detto, la presenza di un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti”.

L’inadempimento contrattuale del soggetto affidatario della pubblica fornitura potrà invece integrare, laddove ne ricorrano i presupposti, il meno grave delitto previsto dall’art. 355 c.p.

Autore Andrea Caprioglio

Associate

Milano

a.caprioglio@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Penale Commerciale ?

Contattaci subito