In seno all’apparato amministrativo di un ente pubblico – in particolare dei Comuni e degli enti territoriali in generale – uno dei servizi di maggior rilievo è quello di tesoreria. Servizio deputato alla corretta gestione e contabilizzazione delle finanze e della liquidità dell’ente.
La funzione di tesoreria: esternalizzazione e disciplina normativa
Servizio che, con riferimento a numerosi Comuni italiani, viene svolto dagli istituti di credito. Ciò è espressamente previsto da numerose fonti normative, tra cui la L. 720/1984 e il D.Lgs. 267/2000, ossia il c.d. Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
Nello svolgimento di tale funzione di tesoreria “esternalizzata” in capo agli istituti bancari, vien da chiedersi se i dipendenti della Banca assumano una qualifica pubblicistica rilevante per l’ordinamento.
La risposta a tale quesito è stata fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, con Cass. pen., Sez. VI, sent. 3 settembre 2025, n. 30184.
La vicenda: falsificazione di mandati e condanna per peculato
Il caso deciso dalla Corte riguardava alcuni dipendenti di una Banca – che svolgeva il servizio di tesoreria per plurimi Comuni della Basilicata – i quali, secondo la Pubblica Accusa, avrebbero falsificato i mandati di pagamento ricevuti dagli uffici comunali e fatto così confluire illecitamente somme pubbliche in favore di terzi. Dipendenti della Banca che venivano condannati dai Giudici di merito per il delitto di peculato.
Da peculato a truffa aggravata: la riqualificazione del reato
A seguito del ricorso dei dipendenti, la Suprema Corte riqualificava il delitto di peculato contestato in quello di truffa aggravata dall’aver cagionato un danno ad un ente pubblico e dall’abuso funzionale (artt. 640, comma 2, n. 1 e 61, n. 9 c.p.).
La qualifica pubblicistica del tesoriere bancario: il principio della Cassazione
In merito alla qualifica rivestita dagli addetti della Banca nello svolgimento della funzione di tesoreria, gli ermellini – dopo aver attentamente analizzato la disciplina che regola la funzione di tesoreria, ancorché “esternalizzata” – hanno specificato che “il dipendente di un istituto di credito, incaricato di gestire il servizio di tesoreria per conto di un ente locale, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività non si limita al mero maneggio del denaro pubblico, né al solo adempimento di obblighi di pagamento impartiti dall’ente, bensì contempla una più ampia ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell’ente, dovendo curare anche la rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro, in entrata e in uscita, secondo modalità predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici”.
24.10.2025