24.10.2025 Icon

AI e diritto penale: il primo intervento dello Stato per sanzionare gli illeciti commessi con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale

Non vi è dubbio che l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (I.A.) nella vita quotidiana dei cittadini sia un fatto “rivoluzionario”. Se, infatti, fino a pochi anni fa l’I.A. era un mero argomento conosciuto dalle masse solo grazie ai film fantascientifici, oggi l’Intelligenza Artificiale è divenuta parte integrante della nostra vita privata o professionale.

Tuttavia, se da un lato l’I.A. è sicuramente uno strumento utile per adempiere alle mansioni ordinarie in modo più rapido e agevole, dall’altro lato taluni ben possono sfruttare i programmi di Intelligenza Artificiale per compiere illeciti o reati.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’ormai noto problema del deep fake porn, in relazione al quale terzi generano filmati di natura pornografica creati con l’I.A., raffiguranti volti di ignare persone realmente esistenti che, da detti filmati, subiscono certamente una lesione della loro reputazione.

Proprio per tali motivi è stata recentemente introdotta in Italia la L. 132/2025, che – tra le molte tematiche oggetto della norma – ha introdotto alcune novità sanzionatorie in relazione a quei fatti di reato che possono essere commessi avvalendosi dell’I.A.

Deep fake e danno reputazionale: nasce il nuovo art. 612-quater c.p.

La prima novità riguarda proprio il deep fake porn. Ebbene, la legge introduce nell’ordinamento – tra i reati contro la persona – l’art. 612 quater c.p., il quale punisce con una pena da 1 a 5 anni di reclusione “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”.

Violazione del diritto d’autore con l’I.A.: nuova ipotesi di reato

Una nuova condotta penalmente rilevante è stata poi introdotta con riferimento alla normativa che tutela il diritto d’autore. Segnatamente, viene aggiunto il nuovo art. 171, lett. a ter), il quale punisce chi, illecitamente, riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Le aggravanti comuni: quando l’I.A. è mezzo insidioso

La norma introduce poi numerose aggravanti – sia comuni, sia speciali – laddove un illecito penale venga posto in essere con l’ausilio dell’I.A.

Tra le c.d. “aggravanti comuni”, la novella inserisce il nuovo art. 61, n. 11 undecies c.p., il quale prevede un aumento di pena fino ad un terzo laddove il fatto di reato sia stato eseguito con sistemi di intelligenza artificiale “quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.

Viene poi aggiunta una aggravante speciale all’art. 294 c.p., che tutela i diritti politici del cittadino. Segnatamente, la novella prevede un aumento di pena laddove l’attentato ai diritti politici del cittadino sia commesso tramite inganno posto in essere con strumenti di intelligenza artificiale.

La L. 132/2025 introduce, inoltre, alcune aggravanti specifiche in relazione ad alcuni reati rientranti nel novero del diritto penale dell’economia.

Nello specifico, viene prevista una nuova aggravante relativa all’uso dell’I.A. in relazione al delitto di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e al reato di manipolazione del mercato (art. 185, comma 1 TUF).

Uno spartiacque normativo per il diritto penale del futuro

La L.132/2025 costituisce quindi una risposta dello Stato ai possibili usi deviati dell’I.A. da parte dei rei. Appare ragionevole presumere che la L. 132/2025 sarà solo il primo intervento legislativo di una lunga serie di riforme, finalizzate a recepire nel panorama penale italiano l’avvento dell’I.A.

Riforme che, alla luce proprio delle capacità di automazione e rielaborazione dell’I.A., impongono un’attenta valutazione in merito alla struttura “classica” dell’illecito penale, in particolare riguardo al c.d. elemento soggettivo del reato.

Autore Stefano Gerunda

Lateral Partner

Milano

s.gerunda@lascalaw.com

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Autore Andrea Caprioglio

Associate

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