18.12.2024 Icon

Renato Zero vince contro Scf

Il Tribunale di Milano ha condannato Scf, una delle principali società di gestione collettiva dei diritti d’autore, a pagare 145 mila euro al produttore indipendente Tattica.

Come noto, Scf è una collecting che gestisce un catalogo di circa 30 milioni di brani, per lo più appartenenti a Universal Music, Sony e Warner.

In buona sostanza, Scf autorizza l’utilizzo di tale repertorio da parte di televisione, radio e chiunque diffonda musica in luoghi pubblici, occupandosi della correlata raccolta dei diritti e della relativa distribuzione dei proventi.

La sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata l’8 dicembre scorso, attiene in particolare alle ipotesi di gestione autonoma dei diritti.

Più precisamente, Scf può trattenere dai compensi la propria quota di intermediazione nelle ipotesi in cui non abbia ricevuto alcun mandato da parte del titolare del diritto?

Quest’ultimo, infatti, com’è il caso della società Tattica, detenuta per il 75% da Renato Zero, affiancato dal fratello e da un legale, ben può gestire autonomamente i propri diritti, escludendo il proprio catalogo dall’intermediazione delle collecting.

Ebbene con questa pronuncia, in grado di costituire un rilevante precedente, il Tribunale di Milano ha ritenuto che Scf non potesse trattenere dai proventi la percentuale di intermediazione di solito applicata ai mandanti anche ad un titolare di diritti connessi cosiddetti apolidi (nel caso di specie Tattica S.r.l.), ossia che gestisce i propri diritti autonomamente, senza essersi in alcun modo affidato alla collecting.

Sul punto, la difesa di Scf, che con tutta probabilità agirà in sede di impugnazione, fa riferimento alla disciplina codicistica della gestione di affari altrui e, in più in particolare, alla previsione secondo cui l’interessato deve rimborsare al gestore tutte le spese sostenute nel corso della gestione.

Tuttavia il Tribunale di Milano, pur avendo ritenuto sussistenti nel caso di specie tutti gli elementi caratterizzanti la gestione di affari, non ha ritenuto di ricomprendere in tali spese la percentuale di intermediazione, atteso che al gestore non è dovuto alcun compenso per l’attività svolta, in forza della spontaneità e dello spirito solidaristico che connotano l’interposizione gestoria.

Si tratta di una pronuncia importante, che si innesta nel panorama musicale italiano, nell’ambito del quale, come sappiamo, la normativa sul diritto d’autore e i contratti di intermediazione sono spesso lacunosi.

Tanto più se si considerano le criticità che la digitalizzazione porta con sé in punto di diffusione e monetizzazione della musica.

Oltre alle difficoltà che i produttori indipendenti affrontano nel dialogare con le realtà consolidate delle collecting.

La causa avviata da Renato Zero manifesta, dunque, la ricerca da parte degli artisti indipendenti di un rapporto equo con le realtà del mercato discografico e della possibilità di controllare autonomamente i propri diritti.

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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