09.01.2025 Icon

Ricorso al Tribunale per grave irregolarità gestionale

Il fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali compiute dagli amministratori è il requisito necessario affinché il Tribunale intervenga nelle attività di una società di capitali.

Il principio è stato pronunciato dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catanzaro, nell’ambito di un procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2409 c.c. dal socio di una S.r.l. al fine di far accertare le gravi irregolarità gestionali asseritamente commesse dall’amministratore unico – reo di aver compiuto innumerevoli attività dannose per la società – con conseguente richiesta di adozione di ogni opportuno provvedimento necessario.

Il suddetto art. 2409 c.c. prevede, infatti, il diritto del socio di una società di capitali, che ravvisi gravi irregolarità nella gestione sociale tali da arrecare un danno alla società e/o comprometterne il corretto funzionamento, di rivolgersi al Tribunale affinché quest’ultimo – previo accertamento di dette irregolarità – proceda ad un riassetto amministrativo, contabile ed economico della società, adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Le gravi irregolarità gestionali di cui al suddetto art. 2409 c.c. consistono nella violazione di specifici obblighi e divieti ovvero nella semplice violazione dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà che incombono sull’organo amministrativo e, più in generale, come precisato dal Tribunale, possono essere integrate da tutti quei comportamenti degli amministratori che, nel caso specifico, concretizzino un inesatto o inadeguato adempimento agli obblighi di legge o di statuto ovvero un’inosservanza di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, sempre che ciò sia “tale da arrecare (o anche solo poter arrecare) grave pregiudizio per la società”.

Sono, dunque, due gli elementi peculiari delle gravi irregolarità gestionali che devono sussistere ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c. e sono costituiti dall’attualità delle stesse e dalla dannosità nei confronti della società: più precisamente, le irregolarità gestionali sono attuali quando persistono al momento della decisione del Tribunale e dannose quando sono in grado di produrre effetti pregiudizievoli per la società, potendole arrecare (anche solo potenzialmente) un danno.

Ciò chiarito e passando all’aspetto processuale, come ricordato dal Tribunale, il procedimento in questione è introdotto con ricorso ed è proponibile laddove vi sia un indizio “serio, preciso e grave” di irregolarità, non essendo, viceversa, ammissibile qualora la denunzia al Tribunale sia fondata solamente su “generici sospetti o su indimostrati rilievi critici”; conseguentemente, chi agisce giudizialmente per far accertare le gravi irregolarità gestionali commesse dall’organo amministrativo ha l’onere di supportare la richiesta con “specifici ed obiettivi riscontri da cui si possa desumere l’elevata probabilità che siano stati commessi atti irregolari”.                                 Resta inteso che l’adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non potrà essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l’andamento economico dell’impresa, posto che “le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità” delle operazioni compiute dall’organo amministrativo, il cui giudizio è sempre precluso all’autorità giudiziaria.   

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

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