02.04.2026 Icon

Revoca cautelare dell’amministratore sleale

La violazione dell’obbligo di non concorrenza da parte di un amministratore può giustificare la sua revoca, anche in sede cautelare, sia quando l’attività concorrenziale è svolta direttamente dall’amministratore sia quando è svolta per conto di un terzo.

Trib. Napoli, Sez. Impresa, ordinanza del 5 aprile 2024

Il principio è stato confermato anche dal Tribunale di Napoli, con un’ordinanza pronunciata il 5 aprile 2024 al termine di un procedimento cautelare (R.G. 20343/2023) introdotto da un socio di una s.r.l. nei confronti dell’amministratore unico della stessa, al fine di ottenerne la revoca a causa del protrarsi di numerose irregolarità gestorie e atti di mala gestio da questi posti in essere.

Inquadramento codicistico e fattuale

L’art. 2476, 3° co., c.c. prevede la facoltà per ciascun socio di proporre un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nonché, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, una domanda di revoca cautelare degli stessi, anticipatoria del successivo (ed instaurando) giudizio di merito. Nel dettaglio, per quanto rilevava nel caso in commento, tra le cause di revoca degli amministratori vi è l’inosservanza del dovere di non concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. ai sensi del quale gli amministratori non possono, tra le altre, “essere amministratori in società concorrenti”.

Nel caso in commento, il socio, con il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., contestava all’amministratore unico una serie di gravi atti di mala gestio oltre alla violazione del divieto di concorrenza in ragione del fatto che l’amministratore convenuto ricopriva la carica di amministratore anche in un’altra società, “svolgente attività parzialmente sovrapponibile con quella che avrebbe dovuto svolgere” la società di cui era amministratore unico e della quale era socio il ricorrente.

La fondatezza della domanda cautelare

In via preliminare, accertando la fondatezza della domanda cautelare, il Tribunale precisava che la revoca cautelare richiesta può essere “collegata strumentalmente all’azione sociale di responsabilità ovvero ad un’azione di merito che abbia ad oggetto la conferma del provvedimento di risoluzione dell’incarico gestorio”. A tale fine, precisava che con riferimento ad un’azione di responsabilità, il fumus bonis iuris che giustificherebbe l’azione cautelare può ravvisarsi nella sola “verifica (sommaria) dell’esistenza di condotte integranti violazioni dei doveri dettati dalla legge e/o dall’atto costitutivo in capo all’organo gestorio”.

Le ragioni della pronuncia

Ciò appurato, il Tribunale riscontrava la palese violazione del divieto di concorrenza poiché l’immobile locato alla società amministrata dal convenuto (società risultata inattiva), era, in realtà, occupato da un’altra società, avente un oggetto sociale sovrapponibile a quello della società amministrata dal convenuto ed esercente, in concreto, un’attività pressoché analoga; inoltre, il convenuto ricopriva la medesima carica di amministratore unico in entrambe le società.

La violazione dell’art. 2390 c.c. – la cui ratio si rinviene “nella funzione di prevenire un potenziale conflitto di interessi che potrebbe distrarre l’amministratore dal perseguimento dell’interesse sociale” – appariva, dunque, innegabile e il Tribunale, rinvenendo l’esistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora (qui costituito dalla prolungata inerzia della società che avrebbe potuto compromettere gravemente l’operatività di quest’ultima) revocava l’amministratore unico dalla carica.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Corporate ?

Contattaci subito