09.10.2025 Icon

Responsabilità dei soci: anche l’ingerenza di fatto costa cara

Rispondono in solido con gli amministratori i soci che, seppur titolari di quote di minoranza, abbiano consentito la prosecuzione di una gestione societaria illecita da parte degli amministratori, anche ove ciò sia avvenuto in assenza di una formale deliberazione assembleare.

Con ordinanza datata 1° agosto 2025 la Corte di Cassazione affrontava il tema della responsabilità dei soci nelle s.r.l. per gli atti di gestione dannosi, fornendo un’interpretazione rigorosa dell’art. 2476, comma 8, del c.c., il quale stabilisce che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori (…) i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

Il caso trae origine dal fallimento di una s.r.l., in cui il curatore agiva per ottenere la condanna, in solido, di amministratori e soci per la prosecuzione dell’attività in perdita ed il ritardo nell’adozione dei provvedimenti necessari ai fini della messa della società in stato di liquidazione. Dopo la condanna in primo grado e la conferma in appello, alcuni soci proponevano ricorso per cassazione, sostenendo, tra le altre cose, (i) di non avere avuto alcun ruolo gestorio, essendo meri soci di minoranza, e (ii) che l’avverbio «intenzionalmente», contenuto nell’art. 2476, comma 8, c.c., dovesse essere letto come riferito al dolo dell’evento dannoso, e non al dolo dell’atto gestorio posto in essere dagli amministratori.

Tuttavia, la Cassazione riteneva che i giudici di merito avessero correttamente individuato una strategia condivisa dai soci volta a rinviare la messa in liquidazione della società, nella speranza di cedere le partecipazioni prima che la perdita integrale del capitale sociale divenisse irreversibile. Tale condotta, protrattasi per mesi, si traduceva in una inerzia colpevole: nessuna decisione assembleare veniva assunta per adottare le misure previste dagli artt. 2482-ter e 2487 c.c., che impongono, rispettivamente, di ridurre il capitale e contestualmente ricostituirlo ad un ammontare non inferiore al minimo legale quando – per effetto delle perdite – esso si riduca al di sotto di tale soglia, e di nominare i liquidatori una volta deliberato lo scioglimento della società. In tal modo, gli amministratori venivano di fatto autorizzati a proseguire l’attività nonostante la perdita del capitale, aggravando il dissesto economico della società. Pertanto, la Corte riteneva che i giudici di merito avessero giustamente considerato che tale condotta unitaria e consapevole integrasse un indirizzo gestorio di fatto, idoneo a far scattare la responsabilità solidale dei soci insieme a quella degli amministratori.

La Cassazione proseguiva chiarendo che la norma in esame – e, dunque, l’art. 2476, comma 8, c.c. – al fine di individuare una corresponsabilità dei soci con gli amministratori, non presuppone una deliberazione formale: la responsabilità dei soci può infatti derivare anche da ingerenze di fatto, purché siano intenzionali, cioè consapevolmente dirette a determinare o autorizzare un atto gestorio antigiuridico ovvero anche solo ad orientare l’operato degli amministratori.

Invero, secondo la Suprema Corte, l’avverbio “intenzionalmente” non si riferisce al dolo del danno, bensì al dolo dell’atto gestorio indotto: dunque, ciò che rileva è la consapevole volontà del socio di orientare la gestione verso un comportamento antigiuridico, non la volontà di causare un danno patrimoniale alla società o ai creditori. Pertanto, anche un socio di minoranza può rispondere in solido con l’amministratore se partecipa consapevolmente a decisioni o condotte che ne orientano l’attività, specie in contesti di unanimità deliberativa o condotte attendiste comuni.

In conclusione, la Cassazione rigettava il ricorso dei soci, sottolineando che l’articolo in esame non esonera i soci inerti, ma li rende corresponsabili quando la loro passività agevola la prosecuzione di una gestione dannosa.

Autore Nicholas Bursic

Trainee

Bologna

n.bursic@lascalaw.com

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