08.10.2026 Icon

Pagamenti preferenziali in liquidazione: quando il liquidatore risponde del danno

Il liquidatore che, dopo lo scioglimento della società, prosegua l’attività senza una concreta finalità di migliore liquidazione e utilizzi risorse sociali per pagare creditori chirografari che non avrebbero trovato alcuna soddisfazione nel concorso può essere chiamato a risarcire il danno arrecato al patrimonio sociale.

È quanto ribadito dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, con la sentenza n. 2294 del 19 marzo 2025.

La prosecuzione dell’attività in liquidazione

La società, attiva nel settore dell’organizzazione di concerti, era stata posta in liquidazione nell’ottobre 2018 e dichiarata fallita nel gennaio 2019. Al liquidatore venivano contestati pagamenti per quasi 150.000 euro, eseguiti tra l’ottobre e il dicembre del 2018 in favore di creditori chirografari, quando lo stato di insolvenza era già emerso; la curatela sosteneva dunque che tali pagamenti avessero violato la par condicio creditorum. Il liquidatore replicava che invece si fossero resi necessari per evitare penali contrattuali, l’annullamento dei concerti già programmati e possibili problemi di ordine pubblico. Il Tribunale ha chiarito che la prosecuzione, anche parziale, dell’attività durante la liquidazione non è di per sé illegittima: può essere lecita quando è funzionale alla conservazione del valore aziendale e ad una migliore realizzazione dell’attivo, “al fine di meglio compiere la liquidazione”. Non deve però comportare un nuovo rischio d’impresa né pregiudicare i creditori e i soci.

Quando viene meno la finalità liquidatoria

Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso che la prosecuzione dell’attività fosse finalizzata “a una migliore liquidazione”. La difesa del convenuto aveva infatti giustificato i pagamenti con l’esigenza di evitare penali e cancellazioni degli eventi, mentre la società non aveva concrete prospettive di continuità una volta esauriti i concerti programmati: immediatamente dopo, il liquidatore aveva infatti proposto la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio. Dalle dichiarazioni rese all’assemblea del dicembre 2018 emergeva inoltre che la prosecuzione dell’attività fosse stata orientata anche a non compromettere la reputazione professionale del socio di riferimento. Lo stesso liquidatore aveva rilevato l’“assenza conclamata di elementi positivi che rendono ingiustificabile la prosecuzione dell’attività”.

Il danno alla massa dei creditori

I pagamenti in questione avevano dunque estinto debiti nei confronti di creditori chirografari che, secondo il Tribunale, non avrebbero comunque trovato soddisfazione nel concorso, considerata la presenza di oltre 12 milioni di euro di crediti privilegiati a fronte di un attivo largamente insufficiente. Il mancato pagamento avrebbe quindi soltanto ampliato una classe di creditori destinata a restare insoddisfatta; al contrario, l’impiego di quasi 150.000 euro aveva ridotto in pari misura le risorse disponibili per la massa.

Il Tribunale ha pertanto condannato il liquidatore al risarcimento del danno, determinato in misura pari ai pagamenti contestati e successivamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, oltre agli interessi legali. La decisione chiarisce, dunque, che il pagamento di creditori chirografari durante la liquidazione non è di per sé fonte di responsabilità, qualora si inserisca in una prosecuzione dell’attività funzionale a una “migliore liquidazione”; la responsabilità del liquidatore può invece configurarsi quando tale finalità manchi e il pagamento determini un danno al patrimonio sociale.

Tribunale di Milano, Quindicesima Sezione – Tribunale delle Imprese, sentenza 19 marzo 2025, n. 2294.

Autore Giuseppe Agostino Gasparo

Associate

Milano

g.agostinogasparo@lascalaw.com

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