Il voto espresso dal rappresentante comune di una quota di S.r.l. in violazione della volontà dei comproprietari è affetto da invalidità per eccesso o abuso di potere rappresentativo, con conseguente invalidità della delibera adottata in forza del medesimo voto.
Con decreto del 13 maggio 2024, il Tribunale di Firenze interveniva in sede cautelare nell’ambito di un ricorso volto alla sospensione dell’esecuzione di una delibera di aumento scindibile di capitale di una S.r.l., chiarendo un principio di particolare rilievo in tema di rappresentanza della comunione di quote sociali.
Nel caso di specie, un socio di una S.r.l. impugnava la delibera assembleare che aveva approvato un aumento di capitale scindibile, lamentando – tra gli altri motivi – che la sorella, titolare di una partecipazione individuale e al contempo rappresentante comune della quota detenuta in comunione con lui, avesse votato a favore della delibera in spregio alle determinazioni adottate dal Comitato di Sindacato (organismo previsto da un patto parasociale sottoscritto dai comproprietari della quota e deputato a dirimere situazioni di stallo tra gli stessi). Quest’ultimo aveva, infatti, espresso una chiara volontà favorevole all’aumento di capitale, ma con termini e modalità “nei limiti minimi di legge”.
Il nodo rappresentativo: il voto espresso in violazione del mandato
In assemblea, tuttavia, la rappresentante comune aveva votato in senso favorevole all’aumento di capitale, ma con modalità che non erano state prospettate ai comunisti e che non erano coincidenti con quelle minime previste dalla legge: diversamente da quanto prospettato nell’ordine del giorno inviato ai soci, con il voto determinante della rappresentante comune, l’assemblea aveva deliberato un aumento di capitale da eseguirsi in un modo più oneroso, prevedendosi l’obbligo dei soci di liberare per intero la sottoscrizione entro il termine di 30 giorni concesso per la sottoscrizione, anziché limitarsi al versamento del quarto (il 25%) previsto dall’art. 2481-bis c.c. contestualmente alla sottoscrizione.
Eccesso e abuso del potere rappresentativo
In virtù delle eccezioni sollevate dal socio ricorrente, il Tribunale concentrava l’attenzione sul profilo rappresentativo, ritenendo che il voto espresso dalla rappresentante comune in contrasto con la volontà della comunione costituisca un atto invalido per eccesso o abuso del potere conferito, ove il primo ricorre, ai sensi dell’art. 1398 c.c., quando il rappresentante agisce oltre i limiti dei poteri ricevuti, mentre il secondo – c.d. “conflitto di interessi”, ai sensi dell’art. 1394 c.c. – quando vi è incompatibilità tra gli interessi perseguiti dal rappresentante e quelli del rappresentato.
Ciò considerato, sulla base della documentazione versata in atti, il Tribunale accertava che il voto espresso dalla rappresentante comune fosse in contrasto con le indicazioni del Comitato e riteneva che, sul piano interno, il voto espresso in difformità dalla volontà della comunione costituisca un atto compiuto in violazione del mandato intercorrente tra i comproprietari della quota e il loro rappresentante comune, il quale è tenuto ad agire nell’interesse unitario della comunione e nel rispetto delle determinazioni da questa assunte. Ne consegue che, sul piano esterno, tale vizio comporta “l’invalidità della delibera adottata grazie al voto determinante espresso dal rappresentante con eccesso rispetto al suo potere o con abuso del medesimo”.
Il principio affermato: mandato vincolato e invalidità della delibera
Alla luce di quanto sopra esposto, il Giudice riteneva verosimilmente fondata l’impugnazione, limitatamente alla parte della delibera relativa alle modalità di versamento dell’aumento di capitale, in virtù del principio secondo cui il rappresentante comune della quota non agisce quale organo della società, ma come mandatario dei comproprietari, vincolato alla loro volontà. Pertanto, quando il voto espresso in assemblea si discosti da tale volontà e sia determinante ai fini dell’approvazione della delibera, quest’ultima è affetta da invalidità per vizio del procedimento deliberativo.
24.10.2025