04.09.2025 Icon

Chi l’ha visto? Il legale rappresentante che non c’è

La procura alle liti rilasciata in nome di una società, senza l’indicazione del legale rappresentante che la sottoscrive, non è affetta da nullità assoluta, bensì relativa e, come tale, è opponibile solo dalla controparte con la prima difesa utile, ma pur sempre sanabile.

La procura senza rappresentante: un vizio relativo, non assoluto

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha affrontato il tema della validità della procura alle liti conferita da una società, chiarendo quando l’eventuale omissione di elementi identificativi del sottoscrittore possa incidere sulla capacità processuale della parte.

Senza entrare nel merito della complessa vicenda, basti sapere che le convenute eccepivano, in via preliminare, la nullità della procura alle liti conferita da una società di diritto maltese, osservando che né l’atto introduttivo, né la procura riportavano l’indicazione del legale rappresentante della società estera, con conseguente difetto di capacità processuale.

Il Tribunale di Venezia, tuttavia, respingeva la doglianza delle convenute, precisando che l’omessa o illeggibile indicazione del nome del rappresentante che sottoscrive la procura per conto della società non integra una nullità assoluta, bensì una nullità relativa, che deve essere fatta valere dalla controparte con la prima difesa utile ai sensi dell’art. 157 c.p.c..  Tale vizio è, comunque, sanabile mediante il successivo deposito di una nuova procura che indichi chiaramente il nominativo del rappresentante.

Il ruolo dell’indicazione nominativa nella procura

Da ciò si evince che la funzione dell’indicazione nominativa è, infatti, quella di consentire alla controparte di sollevare eventuali contestazioni sulla qualità rappresentativa e, una volta chiarita l’identità del sottoscrittore, spetterà dunque alla parte avversa l’onere di dimostrare la mancanza del potere rappresentativo.

La sanatoria e i limiti temporali dell’eccezione

Nel caso concreto, a seguito dell’eccezione sollevata dalle convenute, la società attrice aveva depositato una nuova procura che riportava il nome del proprio legale rappresentante, sanando così il vizio originario. Di conseguenza, il Tribunale escludeva la nullità assoluta e la conseguente inammissibilità della domanda, ritenendo applicabile il regime delle nullità relative.

In conclusione, la sentenza richiama un principio chiaro: l’omessa indicazione nella procura alle liti del nominativo del legale rappresentante della società non determina l’invalidità assoluta della procura, né il difetto di capacità processuale della parte, ma integra una nullità relativa, opponibile solo tempestivamente dalla controparte e sanabile. Solamente nel caso in cui l’integrazione sia inadeguata, tardiva o mancante, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede.

Autore Nicholas Bursic

Trainee

Bologna

n.bursic@lascalaw.com

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