Il contratto con cui sono state acquistate azioni di una società non è annullabile per violenza in assenza di una costrizione operata dal cedente anche qualora tale negozio sia stato posto, da una banca, quale condizione necessaria ai fini della conclusione di un altro affare.
In tal senso, si pronunciava il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 2557 del 22 maggio 2025, emessa a conclusione di un giudizio introdotto da una società che intendeva far ottenere l’annullamento (per violenza) di un contratto di acquisto di azioni – con conseguente restituzione del prezzo pagato e risarcimento del danno subito – adducendo di esservi stata costretta, da parte di una banca, che le avrebbe altrimenti negato la concessione di una linea di credito. Nel dettaglio, la società attrice sosteneva che la banca avesse approfittato della sua necessità di ottenere una linea di credito per far fronte ad una carenza di liquidità subordinando la concessione del finanziamento alla conclusione di un contratto di compravendita di azioni.
La domanda attorea veniva, tuttavia, rigettata poiché il Tribunale non ravvisava alcuna violenza, così come definita dall’art. 1434 c.c., nella condotta posta in essere dalla banca, in ragione del fatto che “non è possibile ritenere che la prospettazione di non erogare il finanziamento sia un «male ingiusto», posto che la Banca godeva di ampia discrezionalità nella concessione della linea di credito”, mentre la società attrice, d’altro canto, non godeva di alcun diritto ad ottenerla.
A ben vedere, infatti, anche qualora l’oggetto di un contratto di compravendita siano partecipazioni societarie, ai fini della sua annullabilità per violenza, si applicano comunque i generali principi codicistici, con la conseguenza che il concetto di violenza “presuppone comunque una costrizione, nel senso che il soggetto che la subisce deve trovarsi di fronte all’alternativa tra subire il male ingiusto e stipulare il contratto”.
Alla luce di ciò, il Tribunale affermava che una simile circostanza fosse del tutto assente, tant’è che la società attrice avrebbe senz’altro potuto rifiutare la richiesta della banca e rivolgersi ad un altro istituto di credito, che, peraltro, probabilmente non le avrebbe negato il finanziamento dal momento che l’attrice offriva, a garanzia, un credito verso l’Erario di importo ben maggiore rispetto alla linea di credito richiesta.
In conclusione, il Tribunale rigettava la domanda di annullamento del contratto di compravendita di azioni e, per l’effetto, anche la domanda risarcitoria.
30.07.2026