08.04.2026 Icon

Casse di previdenza e mercato dei capitali: il nuovo status nel Testo Unico della Finanza

La riclassificazione delle Casse di previdenza rappresenta uno dei passaggi più significativi del percorso riformatore avviato dalla legge n. 21/2024 nell’ambito della modernizzazione dei mercati dei capitali. L’art. 19 della Legge Capitali attribuisce al Governo una delega ampia per la revisione organica del TUF e delle disposizioni collegate, secondo criteri di razionalizzazione, coordinamento e aggiornamento, con l’obiettivo di favorire la crescita del Paese, migliorare l’accesso delle imprese ai capitali e coniugare la semplificazione amministrativa con l’efficienza dei controlli.

Questo intervento si inserisce nel più ampio disegno istituzionale avviato dal rapporto OCSE “Capital Market Review Italy 2020” e proseguito con il Libro Verde del MEF del 2022 sulla competitività dei mercati finanziari.

La riforma TUF e il nuovo inquadramento delle Casse

Il primo snodo rilevante per le Casse si rinviene già nell’art. 15 della legge n. 21/2024, che ha modificato l’art. 6, comma 2‑quater, lett. d), n. 1), TUF, includendo gli enti ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 tra le controparti qualificate.

Non si è trattato di una modifica meramente terminologica: il legislatore ha anticipato, sul terreno dei servizi di investimento, il riconoscimento della particolare natura di tali enti, collocandoli in una categoria più coerente con la loro effettiva operatività finanziaria.

L’art. 19 ha fornito poi la base delegante per un intervento più sistematico destinato a incidere sulla definizione di clienti o investitori professionali.

Il mutamento normativo interviene su una disarmonia più volte segnalata.

Superamento dell’opt up e semplificazione operativa

Le Casse, infatti, sono rimaste a lungo escluse dal novero degli operatori professionali di diritto e, in assenza di una qualificazione automatica, potevano accedervi soltanto mediante il meccanismo dell’opt‑up, vale a dire il passaggio da cliente retail a cliente professionale su richiesta. Nel linguaggio dei servizi di investimento, significa che un soggetto che in via ordinaria non è considerato professionale chiede di essere trattato come tale nei rapporti con l’intermediario. L’effetto è che viene applicato il regime previsto per la clientela professionale, che presuppone un livello maggiore di esperienza, conoscenza e capacità di valutare i rischi.

Già il COMI presso Consob aveva rilevato nel 2022 che tale classificazione non rifletteva il ruolo ormai assunto dalle Casse nel mercato, considerato che esse gestiscono masse di risparmio rilevanti e svolgono un’attività assimilabile, sul piano funzionale, a quella dei fondi pensione, da tempo ricompresi tra i professionali di diritto. I primi commenti specialistici hanno quindi letto questa evoluzione come il necessario superamento di un inquadramento non più allineato alla realtà economica del settore.

La relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo chiarisce la ratio dell’intervento: la modifica della lett. m‑undecies) dell’art. 1, comma 2, TUF mira a includere espressamente gli enti previdenziali privatizzati tra i clienti professionali, in attuazione dei criteri direttivi dell’art. 19, comma 2, lett. a) e g). La disposizione amplia la portata della riforma già introdotta dalla Legge Capitali, colma un vuoto normativo, definisce con chiarezza la natura professionale di tali enti e semplifica la loro operatività eliminando la verifica caso per caso della qualifica. Lo schema inserisce infatti gli enti ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 nella definizione di “clienti professionali o investitori professionali”.

La portata della novità emerge anche alla luce del peso assunto dalle Casse nel sistema finanziario. Secondo i dati COVIP 2024, il settore ha raggiunto un attivo complessivo di 125,1 miliardi di euro, di cui 48,1 miliardi investiti nel mercato domestico; i dati 2023 già attestavano un attivo di 114,1 miliardi (pari al 5,4% del PIL) con una crescita decennale di 48,4 miliardi. In questa prospettiva, la riclassificazione non costituisce una deroga eccezionale, ma un adeguamento della disciplina alla dimensione patrimoniale e alla funzione svolta da operatori ormai stabilmente parte dell’investimento istituzionale nazionale.

Le conseguenze applicative sono altrettanto rilevanti. La qualificazione professionale diretta elimina il passaggio procedurale dell’opt‑up e consente un accesso immediato ai servizi e agli strumenti riservati agli investitori professionali.

È stato osservato in sede parlamentare che tale riclassificazione comporta, per le Casse, la possibilità – e insieme il dovere – di orientarsi verso classi di investimento con strutture commissionali meno onerose, come le classi istituzionali.

Impatto sul mercato e sui modelli organizzativi

In sede istituzionale è stato inoltre sottolineato come la riforma possa ridurre il contenzioso con gli intermediari e, al tempo stesso, rafforzare l’esigenza che le Casse si dotino di assetti organizzativi e competenze adeguate alla nuova collocazione sistematica.

Il decreto attuativo della delega è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2026, completando il percorso avviato dalla Legge Capitali e consolidando la transizione dalle Casse quali controparti qualificate alle Casse quali investitori professionali di diritto. La sequenza normativa evidenzia un disegno coerente: non un trattamento di favore, ma il riallineamento delle categorie del TUF alla realtà del mercato e alla natura degli operatori. In questa prospettiva, il nuovo status delle Casse di previdenza rappresenta uno degli ambiti in cui la riforma esprime con maggiore chiarezza le finalità di semplificazione, proporzionalità e maggiore aderenza della disciplina all’effettiva struttura del sistema finanziario.

Autore Antonio Ferraguto

Partner

Milano

a.ferraguto@lascalaw.com

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