03.03.2014 Icon

Servizi d’investimento e responsabilità della Banca per negligente gestione del patrimonio mobiliare del cliente

Cass., 24 febbraio 2014,, sez. I, n. 4393 (leggi la sentenza per esteso) La vicenda giunge in Cassazione all’esito di un giudizio infuocato, promosso per l’accertamento della responsabilità della banca, inadempiente al mandato ricevuto nella gestione del patrimonio dei ricorrenti.

La Corte d’Appello di Venezia aveva riformato completamente la sentenza del Tribunale di Verona, secondo il quale la responsabilità della banca, per inadempimento del mandato avvenuto nel 1993, non doveva essere valutata unitamente alle attività di mandato dei due anni precedenti, con conseguente compensazione con i migliori risultati conseguiti nei primi due anni.

In buona sostanza, secondo il Giudice di prime cure, il comportamento della banca mandataria era stato gravemente colposo, poiché ispirato ad un criterio “prudenziale” – in palese violazione degli obblighi assunti -, che aveva consentito di ridurre la quota azionaria dell’investimento (oscillante dal 3,21% al 13,47% a fronte del limite massimo stabilito del 30%), determinando così una redditività di gran lunga inferiore a quella realmente realizzabile.

La decisione della Corte d’appello di Venezia sfuggiva, però, all’iter logico argomentativo del Tribunale di Verona, valorizzando ben altre e diverse circostanze, ossia: l’intervenuta decadenza dei Clienti, in ordine alla domanda di risarcimento del danno, in mancanza di una specifica ed espressa contestazione dei rendiconti periodici di gestione inviati dalla banca al cliente.

In tale contesto, la Corte di Cassazione ha quindi riesaminato il principio già espresso con la sentenza n. 426/00, escludendo la rilevanza dell’approvazione tacita dei rendiconti periodici per mancata contestazione.

La ragione, spiegano i giudice di Pazza Cavour, risiede nel fatto che il principio enucleato nella sentenza n. 426/00 non è stato applicato correttamente; e ciò, proprio in ragione della giurisprudenza successiva.

Per comprenderne la ragione, precisa la Suprema Corte, è sufficiente ripercorrere alcuni dei passaggi più significativi delle argomentazioni sviluppate nella sentenza della Cassazione n. 24548 del 02/12/2010: “Si può senz’altro convenire con la difesa della banca ricorrente sull’affermazione per la quale i rendiconti periodici inviati dal gestore di portafogli ai propri clienti non sono un mero riepilogo di dati storico-contabili, bensì dei veri e propri rendiconti di gestione. È quanto si ricava con assoluta chiarezza dalla normativa primaria e secondaria emanata (tanto all’epoca dei fatti di causa quanto successivamente) per disciplinare tali rendiconti. Da questa premessa non consegue però necessariamente che il cliente decada dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato. Ovviamente il comportamento passivo del cliente, che al pari di quello del gestore dev’essere improntato a buona fede, potrà essere valutato dal giudice, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame; ma nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell’omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore…. La necessità per il gestore di portafogli di poter fare affidamento su un quadro di scelte d’investimento ben stabilizzato nel tempo non è argomento sufficiente a far postulare, a carico del cliente, una decadenza non prevista in modo esplicito né univoco dal legislatore, anche perché altro è la stabilità delle scelte di gestione operate, pur se di per sé sempre relativamente opinabili, altro è l’eventuale violazione dei doveri gravanti sul gestore nell’adempimento degli obblighi che egli è tenuto a rispettare nell’interesse del cliente. La circostanza che sia mancata la rilevazione immediata di una siffatta violazione non implica, ovviamente, che il gestore possa legittimamente perseverare in essa, trattandosi di un fatto patologico che nulla ha a che fare con la durata nel tempo di strategie d’investimento fisiologicamente sviluppate. Se, dunque, a causa di detta violazione il cliente abbia subito un danno, il suo diritto a pretenderne il risarcimento è esercitabile fin quando non sia estinto per prescrizione” (in motivazione, p. 4.1).

Ragion per cui, prosegue la Suprema Corte: “se è vero che il rapporto in questione, “proprio per il suo carattere continuativo e perdurante nel tempo, il più delle volte mal si presta ad essere approvata per segmenti temporali”, tuttavia è anche vero che “la necessità per il gestore di portafogli di poter fare affidamento su un quadro di scelte d’investimento ben stabilizzato nel tempo non è argomento sufficiente a far postulare, a carico del cliente, una decadenza non prevista in modo esplicito né univoco dal legislatore, anche perché altro è la stabilità delle scelte di gestione operate, pur se di per sé sempre relativamente opinabili, altro è l’eventuale violazione dei doveri gravanti sul gestore nell’adempimento degli obblighi che egli è tenuto a rispettare nell’interesse del cliente”.

In buona sostanza, l’obbligo del gestore, come del resto dell’intermediario finanziario in generale, è dunque quello “di curare al meglio gli interessi del cliente (ciò era insito nell’art. 6 della legge 1/91, vigente al tempo dei fatti di causa, che prescriveva l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nell’interesse del cliente). Ovviamente un tale dovere permane intatto per tutta la durata del rapporto. Il fatto, allora, che il gestore vi abbia fatto fronte molto bene in un certo arco di tempo, consentendo al cliente di realizzare i guadagni sperati, non implica certo che quell’obbligo cessi per il periodo successivo”.

Peraltro, “A prescindere dal precedente in tema di effetti giuridici dei rendiconti periodici, valorizzato dalla Corte di merito, l’argomento decisivo sta in ciò, che il guadagno pregresso non è un qualcosa che il cliente abbia lucrato al di là di quanto gli spettasse, e rispetto al quale si possa quindi operare una sorta di compensazione con i minori guadagni del periodo successivo”.

La conclusione, pertanto, è che Il cliente ha diritto di pretendere in ogni momento che il gestore gli assicuri il miglior rendimento possibile, e nulla esclude che lo stesso gestore, dopo aver adempiuto correttamente da principio il proprio obbligo, in un momento successivo venga invece meno ai suoi doveri: il che ovviamente comporta il diritto del cliente al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento(Cass., sez. I Civile, 24 febbraio 2014, n. 4393).3 marzo 2014(Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com)