Cass., 14 febbraio 2012, Sez. I, n. 2065Massima: “Deve escludersi che in presenza di un pregresso accordo quadro fra l’intermediario finanziario e il risparmiatore sia configurabile un servizio di collocamento di titoli, essendo questo caratterizzato da un accordo tra l’emittente (o l’offerente) e l’intermediario collocatore, finalizzato all’offerta ad un pubblico indeterminato di strumenti finanziari, emessi a condizioni di tempo e prezzo predeterminati. Ne consegue, che da parte dell’investitore, non possono dunque invocarsi le garanzie come il diritto di recesso previste per le cosiddette operazioni “fuori sede”, vale a dire stipulate fuori dai locali dell’intermediario finanziario: il fatto che l’acquisto dei titoli non sia avvenuto per iniziativa dell’offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale fra l’investitore ed il soggetto delegato per la definizione negoziale, comporta che in tale ipotesi sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione non un’ipotesi di collocamento. “(leggi la sentenza per esteso)
L’indicazione, a pena di nullità, nei moduli relativi al collocamento di strumenti finanziari circa la facoltà di recesso esercitabile dall’investitore non è estensibile a tutti i contratti relativi a servizi di investimento, compresa la diversa attività di negoziazione di titoli: la disciplina del ius poenitendi può trovare difatti applicazione sono nel caso in cui l’investitore sia stato esposto al rischio di assumere iniziative e prendere decisioni poco meditate.
Pertanto, qualora l’acquisto non sia avvenuto per iniziativa dell’offerente, ma a seguito di un precedente accordo di carattere generale tra l’investitore e il soggetto delegato per la definizione negoziale comporta che sia ravvisabile una ipotesi di negoziazione e non di collocamento ex art. 30, comma 5, TUF.
(Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com)