Il d.d.l. n. 2518, avente ad oggetto la conversione del d.l.
La tassazione dei fondi italiani viene, infatti, allineata a quella degli omologhi prodotti comunitari mediante abrogazione della tassazione dei redditi del fondo per maturazione e in capo allo stesso, e applicazione dell’imposta sulle plusvalenze realizzate in capo ai singoli partecipanti al momento del disinvestimento.
Finora, infatti, in Italia, a differenza della quasi totalità degli altri Paesi, l’imposizione fiscale dei redditi derivanti dall’investimento in OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) non gravava sul sottoscrittore, ma incideva direttamente sul fondo, mediante applicazione di una imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta.
Il citato d.d.l., nel convertire il “decreto Milleproroghe”, apporta, tra le altre rilevanti modifiche, l’inserzione, in calce all’art. 2, di una serie di ulteriori disposizioni, tra cui l’art. 2-sexies, dedicato alla modifica del regime di tassazione dei fondi comuni di investimento.
Esso prevede l’aggiunta, nell’art. 73 del T.U.I.R., di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, del comma 5-quinquies, ai sensi del quale gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non sono soggetti alle imposte sui redditi, ad eccezione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’art. 2 del d.l. 1° aprile 1996, n. 239: in particolare, è prevista, tra le altre, l’esclusione della citata ritenuta del 12, 50 per cento.
In luogo di questa, il d.d.l. introduce una ritenuta del medesimo valore, da applicarsi sui proventi di cui alla lettera g) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R., derivanti dalla partecipazione ai menzionati organismi di investimento collettivo del risparmio, ed effettuata limitatamente alle quote o azioni collocate in Italia da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’art. 11-bis del d.l. 30 settembre 1983 n. 512 e quelli di cui all’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 incaricati della loro negoziazione.
Si precisa, infine, che la nuova disciplina esplicherà effetto a partire dal 1° luglio 2011.
Il d.d.l. in argomento, dopo essere passato all’esame della Camera dei Deputati, è stato convertito nella legge n. 10 il 26 febbraio 2011.
Alla luce di tutto quanto detto, i richiamati soggetti operanti in Italia sono tenuti a rivedere i propri regolamenti, al fine di dare attuazione alle recenti modifiche.
(Arianna Iadecola – a.iadecola@lascalaw.com)