Viene confermato l’orientamento che reputa l’obbligo della forma scritta riferito al contratto-quadro e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento, che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è dunque soggetta a requisiti di forma.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che “La prescrizione dell’art. 23 del TUF., secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto- quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma (v. Cass. n. 28432 del 2011 e n. 384 del 2012)”, così Cass. civ. Sez. I, 19-10-2012, n. 18039.
(Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com)