31.01.2011 Icon

Gestione patrimoniale: si può agire per i danni da mala gestio anche se non si impugna il rendiconto periodico

Si segnala la   sentenza n. 24548 del  della Cassazione (leggi la massima e la sentenza per esteso) in quanto la pronuncia rappresenta un interessante precedente riguardante la responsabilità (e l’azione) per danni patrimoniali derivanti da mala gestio patrimoniale. La Suprema Corte ritiene, infatti, che il mancato reclamo al rendiconto periodico inviato dalla Società all’investitore non comporta la decadenza dal diritto di agire nei confronti del gestore, attribuendo pertanto al rendiconto una mera informativa. 

In sintesi, con atto notificato il 27 novembre 1996 gli investitori, nella veste di attori, citarono in primo grado la Società d’investimento mobiliare cui avevano dato mandato di gestire il loro portafoglio, chiedendo di essere risarciti dei danni subiti a causa della non corretta gestione da parte di questa.

La Società si difese eccependo la decadenza degli attori per non aver proposto reclamo tempestivo avverso i rendiconti periodici inviati dalla Società. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda degli attori, impugnata dalla Controparte, ma confermata in Appello, con sentenza emessa in data 17 settembre 2005, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza, dovendosi attribuire ai rendiconti una mera funzione informativa. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione a cui gli investitori hanno resistito con controricorso.

Con riguardo al contratto di gestione patrimoniale, il rendiconto periodico inviato al cliente dalla società di gestione di portafogli costituisce un vero conto di gestione, ma la normativa di settore non pone alcun termine entro cui il cliente sia onerato della contestazione del rendiconto (non esiste pertanto un meccanismo di approvazione implicita del conto), né si dà applicazione analogica dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 1832 c.c. in tema di approvazione tacita dell’estratto conto bancario.

Pertanto, la mancata proposizione di reclamo entro il termine prefissato non comporta la decadenza dal diritto di agire per responsabilità risarcitoria dei danni nei confronti del gestore, sebbene il comportamento complessivo del cliente, che – come quello del gestore – deve essere improntato abuona fede, possa essere valutatodal giudice.

L’approvazione tacita è stata surrettiziamente introdotta dall’ABI nello schema di contratto per il servizio di gestione[1].

Ciononostante, rimane l’eventualità che l’approvazione tacita del conto derivi dalla volontà negoziale delle parti, per essere stata contemplata nel contratto di gestione da esse stipulato.

In tale evenienza, la clausola contrattuale volta a stabilire un termine di reclamo nei riguardi del rendiconto inviato dal gestore al cliente, per essere validamente pattuita, comportando una previsione di decadenza, richiede l’approvazione specifica per iscritto, necessaria per le cosiddette clausole vessatorie.

(Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com)


[1][1]ABI, Circolare FI/LG/00339 del 19/01/99