31.01.2011 Icon

Cass., Sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24548

– in Diritto e Giustizia 2010, pag. 508

 

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Il mancato tempestivo reclamo avverso i rendiconti periodicamente ricevuti non comporta alcuna decadenza per il cliente che intenda agire nei confronti della società di investimento mobiliare per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una non corretta gestione del proprio patrimonio. Infatti, nella fattispecie non sono invocabili gli art. 119 t.u.B. e 1832 c.c. in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra quest'ultimo e i rendiconti di gestione.

 

 

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