Con provvedimento depositato il 12 novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione precedentemente sollevata dal Tribunale di Siracusa, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., in tema di fideiussioni bancarie riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Il giudice rimettente, nell’ambito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da fideiussori non consumatori, aveva sottoposto alla Suprema Corte tre quesiti interpretativi, destinati a chiarire profili di rilevanza sistemica in materia di contratti di garanzia “a valle” di intese anticoncorrenziali.
Le tre domande chiave rimesse alla Suprema Corte
Le questioni rimesse riguardavano, in particolare, l’estensione temporale della nullità: se cioè la mera riproduzione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. basti a determinare la nullità della fideiussione anche quando stipulata al di fuori del periodo 2002–2005 oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia, ovvero se occorra una prova ulteriore del nesso funzionale con l’intesa vietata; l’ambito oggettivo di applicazione del principio di nullità ovvero se la medesima disciplina valga anche per fideiussioni specifiche, e non soltanto per le fideiussioni omnibus; infine, la portata della clausola di pagamento a prima richiesta, vale a dire se, accertata la nullità delle clausole censurate, tale pattuizione consenta al creditore di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante semplice richiesta stragiudiziale, o se sia invece necessaria un’iniziativa giudiziale.
Il Primo Presidente, esaminato il rinvio pregiudiziale, lo ha dunque ritenuto ammissibile, avendo rilevato la presenza di contrasti interni alla giurisprudenza di legittimità con riferimento a tutti e tre i quesiti.
In particolare, alcune pronunce di legittimità escludono che la nullità possa ritenersi automatica per fideiussioni successive al 2005, richiedendo la prova dell’intesa anticoncorrenziale; altre, invece, ritengono sufficiente la mera riproduzione dello schema ABI, anche per garanzie stipulate in epoca successiva e di natura specifica.
Analoga divergenza è stata registrata in merito alla distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche e sull’atto idoneo a impedire la decadenza: alcune decisioni reputano sufficiente la richiesta stragiudiziale, mentre altre esigono l’avvio del giudizio.
Un contenzioso diffuso oltre il perimetro consumeristico
Il Primo Presidente ha, pertanto, osservato che tali orientamenti contrastanti, già rilevabili nella giurisprudenza di merito, determinano una “grave difficoltà interpretativa” e sarebbero potenzialmente suscettibili “di porsi in numerosi giudizi”, data la diffusione del contenzioso in materia di fideiussioni bancarie, non limitato ai rapporti con i consumatori.
Inoltre, come anche evidenziato nell’ordinanza di rinvio, la questione pregiudiziale non sarebbe stata definitamente “risolta” dalla Corte di Cassazione.
Il rinvio alle Sezioni Unite risponde, infatti, all’esigenza di assicurare la prevedibilità dell’interpretazione e la uniformità applicativa dei principi già espressi con la sentenza n. 41994 del 2021, la cui portata è tuttavia oggi interpretata in modo non omogeneo dalle sezioni semplici, con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti; d’altronde, ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, il Primo Presidente ha ribadito essere sufficiente una “latente divergenza” nella giurisprudenza di legittimità, quale quella oggi riscontrata in materia.
Pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Siracusa è stata posta al vaglio delle Sezioni Unite affinché vengano enunciati i principi di diritto.
La Suprema Corte è, dunque, chiamata a fornire un nuovo intervento nomofilattico su una questione di forte impatto pratico, destinata a incidere su numerosi contenziosi pendenti e sull’assetto complessivo della disciplina delle garanzie personali bancarie.
29.08.2025