07.10.2024 Icon

Quando l’estratto conto ex art. 50 TUB è prova del credito anche per i c/c aperti dai consumatori

Il Tribunale di Firenze, con una recente sentenza, si è pronunciato sull’efficacia probatoria rivestita dall’estratto conto ex art. 50 T.U.B. in relazione ad un contratto di apertura di credito in conto corrente acceso da un consumatore, tributandogli piena validità non solo in sede monitoria, ma anche nel successivo giudizio di opposizione.

La fattispecie in oggetto trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il correntista aveva eccepito, tra le altre cose, l’inidoneità del compendio documentale dimesso in sede monitoria dalla banca per dimostrare la propria esposizione debitoria.

Sennonché l’istituto di credito, ritualmente costituitosi in giudizio, nel contestare la prospettazione elaborata dalla parte opponente, aveva sostenuto che, in assenza di specifiche contestazioni, l’estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. depositato in sede monitoria era prova più che idonea a supportare le ragioni creditorie anche in sede di opposizione.

Il che ricalca esattamente il pensiero del Giudice investito della questione, secondo cui è possibile per la Banca o la sua cessionaria “avvalersi dell’estratto conto certificato ex art. 50 Tub, ritenuto un adeguato mezzo probatorio per ottenere una pronta formazione di un titolo giudiziale, necessario alla riscossione di un credito insoddisfatto, soprattutto in una fase di cognizione sommaria quale è quella della richiesta di un decreto ingiuntivo”.

E ciò in un contesto in cui, alla luce del contegno processuale adottato dall’opponente, non essendo intervenuta alcuna specifica contestazione il Giudice ha tenuto a precisare altresì che, “nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente, convenuta in senso sostanziale, ha l’onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del quantum del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificatamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato”.

E ancora: “la “non contestazione” – cui è processualmente equiparabile la contestazione generica – è un “comportamento univocamente irrilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sentenza n. 10031/2004)”.

Da qui la sentenza in commento del Tribunale di Firenze, che ha quindi rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.

Autore Stefano Zofrea

Associate

Milano

s.zofrea@lascalaw.com

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