Si segnala una recentissima sentenza del Tribunale di Lucca intervenuta in tema di prescrizione a definizione di un giudizio di opposizione promosso dall’obbligato principale e dal coobbligato di un contratto di prestito finalizzato.
Nel caso di specie, il contratto di credito al consumo finalizzato all’acquisto prevedeva un piano finanziario di n. 30 rate mensili con decorrenza della prima rata dal 27/04/2008 e scadenza dell’ultima il 27/09/2010.
Per questa ragione, il credito si sarebbe potuto prescrivere solamente in data in data 27/09/2020, identificando il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale nella scadenza dell’ultima rata.
Pacifico, infatti, il seguente insegnamento: trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
Ne consegue che, in caso di prestito (anche finalizzato), la prescrizione decennale non può che decorrere dalla scadenza dell’ultima rata (cfr. Cass. n. 4232 del 21/02/2023, e più di recente, ex multis tra le corti di merito, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la sentenza n. 966/2023 del 26/10/2023, in iusletter.com).
Questa, in definitiva, la ragione per cui il Giudice investito dell’opposizione ha ritenuto interrotta la prescrizione con comunicazioni inviate all’obbligato principale in data 20/06/2013 e al coobbligato il 15/01/2016.
E ciò in un contesto in cui, ha tenuto a precisare il Tribunale, a mente dell’art. 1310, comma 1, c.c. “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Il tutto senza trascurare che per “consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo, in quanto gli effetti conservati che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l’obbligazione (Cass. S.U. n. 13143 del 27.04.2022)”.
Dopodiché, fatta chiarezza sul vincolo di coobbligazione e i relativi riflessi in tema di prescrizione, il Giudice è entrato nel vivo della vicenda precisando che, successivamente alla notifica della decadenza del beneficio del termine, l’obbligata principale aveva effettuato dei pagamenti e, quindi, anche questi dovevano essere classificati come atti idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c.
La ragione, ha concluso il Tribunale, risiede nel seguente principio: “i pagamenti, seppur parziali, devono qualificarsi come riconoscimento del credito altrui in quanto effettuati non solo in epoca successiva alla decadenza del beneficio del termine ma anche a seguito della prima diffida ad adempiere (del 20/06/2013), palesandosi così in maniera del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione”.
Da qui il rigetto dell’opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.