Come è noto, la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 ha rappresentato una svolta epocale nella tutela del consumatore, il quale, superando il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, conserva la possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali idonee ad incidere sulla portata del credito. Tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul punto un dato è certo: il consumatore non può sottrarsi all’onere di allegare e provare il fondamento dell’eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali.
Tribunale di Foggia, sent. n. 537 del 12/03/2026
Il generico richiamo al Codice del Consumo
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a carico di un debitore il quale, rimesso in termini dal Giudice dell’esecuzione in applicazione del principio di cui a SS.UU. 9479/2023, ha promosso opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al fine di far valere l’abusività della clausola contrattuale disciplinante il tasso degli interessi di mora.
L’opponente, richiamando il contenuto dell’art. 33, comma II, lett. f) del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, si limitava ad affermare una presunzione di vessatorietà della specifica pattuizione ma senza precisare quale fosse il parametro utilizzato al fine di qualificare il tasso di mora pattizio come eccessivo.
Vessatorietà non fa rima con genericità
Il giudice ha qualificato l’opposizione come manifestamente infondata, soffermandosi in particolare sull’unico profilo sostanziale dedotto dall’opponente: la presunta vessatorietà della clausola sugli interessi moratori.
Secondo il Tribunale, la doglianza difensiva si è rivelata del tutto inidonea a sostenere una reale contestazione, posto che durante l’intero giudizio l’opponete non ha esplicitato le ragioni giuridiche e fattuali per cui tale clausola, in relazione al singolo contratto, fosse idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore.
Il Magistrato, difatti, ha rilevato come il consumatore avesse “eccepito la vessatorietà della clausola relativa agli interessi di mora, in forza di deduzioni assolutamente generiche e non aderenti al caso specifico. Egli non ha nemmeno spiegato perché, nel caso in esame, la clausola dovrebbe considerarsi vessatoria, né in che modo ed in base a quale parametro gli interessi dovrebbero considerarsi manifestamente onerosi al punto da alterare l’equilibrio contrattuale. Né lo stesso ha allegato in che modo, concretamente, tali pattuizioni avrebbero inciso sulla pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria”.
La ratio della decisione in commento si apprezza soprattutto in relazione a tale ultimo aspetto, posto che il meccanismo di tutela introdotto per mezzo della sentenza 9479/2023 consente senz’altro al debitore, anche a fronte di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, di tutelarsi dall’applicazione di clausole contrattuali potenzialmente abusive che abbiano effettiva incidenza sul quantum della pretesa creditoria, a patto che di tale incidenza (e prima ancora della vessatorietà) sia data effettiva prova.
Conclusioni
Il provvedimento rappresenta un’ulteriore conferma di un approccio rigoroso da parte della giurisprudenza: l’opposizione tardiva “consumeristica” è senz’altro uno strumento potente a tutela del debitore, ma non privo di oneri per chi lo attiva. Il debitore-consumatore, una volta rimesso in termini, è tenuto ad un’allegazione specifica e puntuale, supportata da idonei elementi probatori, per dimostrare l’effettiva abusività delle clausole contestate e la loro incidenza sul credito.
02.10.2026