19.12.2022 Icon

Estratti conto non comunicati? Non è un motivo di revoca del decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 788 del 29 novembre 2022 ha confermato che l’omessa trasmissione degli estratti conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi, a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazioni degli stessi. 

La condotta omissiva della banca non può, pertanto, ripercuotersi sulla prova del credito, atteso che la produzione in giudizio degli estratti conto equivale alla loro trasmissione ex art. 1382 c.c., con conseguente sostituzione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 119 T.U.B. con quello più breve di quaranta giorni previsto dall’art 641 c.p.c.

Il giudice, infatti, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal correntista (consumatore) ha evidenziato che “in ordine alla mancanza della prova costitutiva del credito, per mancata comunicazione da parte della banca dei singoli estratti conto analitici dalla data di inizio del rapporto contrattuale fino alla sua estinzione si evidenzia che l’art. 119 T.U.B., comma 3° esclude il diritto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto nell’ipotesi di mancata comunicazione degli estratti conto periodici. Detta disposizione evidenzia, invero, come l’effetto di un’eventuale mancata comunicazione degli estratti-conto periodici, ben lungi dal determinare la mancata prova del credito, ha il ben più limitato effetto di impedire che venga a maturarsi a carico del correntista, la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione, che verrebbe a determinarsi comunque con esclusivo riferimento ad errori di calcolo o scritturazione.”.

In conclusione, il Tribunale di Enna ha affermato che “È, pertanto, da considerarsi errata la conclusione di parte opponente allorché pretende di far discendere dalla circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto, la conseguenza della mancata prova del credito”.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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