04.07.2022 Icon

Credito rotativo concesso da soggetto non autorizzato: effetti?

“Dalla nullità del citato contratto di finanziamento revolving, discende che il creditore possa esigere, dalla controparte, solo la restituzione del capitale anticipato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, con esclusione sia degli interessi debitori ultralegali indicati nel sopra richiamato modulo negoziale, sia delle ulteriori voci di costo pure addebitate al cliente. Ne segue che deve essere accolta la domanda di nullità del contratto di finanziamento rotativo, con conseguente obbligo dell’opponente alla restituzione della sola sorte capitale percepita…maggiorata degli interessi legali a decorrere da ogni singolo prelievo.”

Questa è la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Catania con la recentissima sentenza del 21.06.2022, pervenuta a definizione di un giudizio di opposizione in cui il Giudice ha precisato che la nullità del contratto di credito rotativo, concesso da soggetto non autorizzato, non esonera il contraente dalla restituzione del capitale anticipato, maggiorato degli interessi legali.

La sentenza, inoltre, è intervenuta sull’eccezione sollevata con riferimento alla mancata produzione del contratto di concessione del credito rotativo, in merito alla quale il Giudice così si è espresso: “contrariamente a quanto affermato dall’opponente, risulta con evidenza dall’esame della documentazione allegata che in sede di stipula del contratto finalizzato all’acquisto di una parete, salotto e tavolinetto l’Emmanuele dichiarava: “Prendo atto che potrà essere concessa da […] l’apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante Carta di Credito rilasciata a mio nome, per un importo massimo di € 2.000,00” e, sottoscriveva e accettava anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. le clausole contrattuali. In tale contesto è, altresì, opportuno evidenziare che il regolamento negoziale contiene al proprio interno tutte le condizioni economiche legate all’operazione: nel frontespizio del contratto si legge invero che: “Gli utilizzi, anche parziali, saranno rimborsabili al 20 di ogni mese, o data successivamente comunicata, con rate sempre mensili pari al 5% di detto importo, comprensive degli interessi calcolate al tasso dell’1,49% mensile (T.A.N.=17,88% – T.A.E.G.=19,33%). Pertanto, unitamente all’acquisto dei mobili, parte opponente ha accettato che […] gli concedesse l’apertura di una linea di credito mediante l’utilizzo di una carta magnetica e che, consapevole delle condizioni economiche dell’operazione, ha scelto di utilizzare tale metodo di pagamento, provvedendo, altresì, seppur parzialmente, al rimborso, come risulta dall’estratto conto depositato, nel quale risulta l’annotazione di tutte le movimentazioni intervenute con riferimento al contratto in oggetto sin dalla data della sua sottoscrizione” 

Ferme le su esposte premesse, il Giudice ha comunque ritenuto di dover accogliere l’eccezione di controparte in punto di nullità del contratto di concessione di un credito rotativo utilizzabile con carta revolving, poiché concluso presso un esercizio commerciale.

La ragione, in particolare, risiede nella circostanza che, ai sensi dell’art. 106, comma 1 T.U.B, “L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia”.

Di conseguenza, il Tribunale di Catania ha accolto parzialmente l’opposizione avversaria e, nel dichiarare la nullità del contratto di finanziamento rotativo, ha infine condannando l’opponente alla restituzione della sorte capitale percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere da ogni singolo prelievo, oltre al pagamento delle spese di lite.

Trib. Catania, 21 giugno 2022

Erika Siragusa – e.siragusa@lascalaw.com

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