28.10.2024 Icon

Cessione di crediti consumer e prova della titolarità del credito: è sufficiente la Gazzetta Ufficiale!

Con sentenza n. 15797 pubblicata il 18/10/2024 nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma è intervenuto sul tema della cartolarizzazione dei crediti consumer con una motivazione particolarmente interessante in punto di prova della titolarità del credito da parte della cessionaria.

Il Tribunale capitolino, infatti, al pari di molti altri Fori ha affermato che per provare la legittimazione attiva è sufficiente che la cessionaria depositi in giudizio esclusivamente l’estratto della Gazzetta Ufficiale recante la specifica descrizione per categorie dei crediti ceduti in blocco.

In particolare, questo è quanto deciso nel caso di specie: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è infatti sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e che il fatto che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell’atto di cessione, per la cui validità si richiede affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di d’individuarli senza incertezze (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 15884 del 13 giugno 2019)”.

Da qui il rigetto dell’opposizione formulata dalla controparte e la riconferma – seppur in un contesto giurisprudenziale fortemente ondivago – che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al ricorrere di determinati presupposti, è più che sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria, pur in assenza del contratto di cessione.

Autore Laura Bettelle

Associate

Milano

l.bettelle@lascalaw.com

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