14.07.2026 Icon

Rimesse bancarie: contratto per facta concludentia e la prova del limite dell’affidamento

Di recente la Suprema Corte è tornata sulla prova dell’affidamento in conto corrente, ribadendo che il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare l’esistenza del fido al fine di poter avallare la natura ripristinatoria delle rimesse, volte a paralizzare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto.

Tale onere non viene meno nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della L. n. 154 del 1992, che dunque poteva avvenire per facta concludentia, e può essere provato con qualunque mezzo. Infatti, in tal caso, la Corte ha stabilito che è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista.

Cassazione civ., Sez. I, 2 luglio 2026, n. 22606

Il conto affidato e la prescrizione

La vicenda trae origine dal giudizio promosso da una società correntista nei confronti della propria banca, volto a ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per interessi, spese e commissioni non dovute nell’ambito di un rapporto di conto corrente intrattenuto per un lungo periodo.

Il Tribunale accertava l’illegittimità di taluni addebiti, ma riteneva parzialmente prescritta la pretesa restitutoria. La Corte d’Appello, invece, valorizzando le risultanze della Centrale dei Rischi, qualificava il conto come affidato e riteneva che, in mancanza di prova della natura solutoria delle rimesse, la prescrizione decorresse dalla chiusura del rapporto. Operata la compensazione tra le reciproche poste, rideterminava quindi il saldo dovuto.

La società cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la ricostruzione della natura delle rimesse e la compensazione operata tra il credito cartolarizzato e il credito restitutorio vantato dalla correntista verso la banca originaria.

Il limite del fido è decisivo

La Suprema Corte ha accolto il motivo relativo alla prova dell’affidamento, chiarendo che la mera esistenza di un fido non è sufficiente a paralizzare l’eccezione di prescrizione.

Il punto centrale è l’onere probatorio. Il correntista che agisce ai sensi dell’art. 2033 c.c. o che chiede l’eliminazione dal saldo delle poste illegittimamente addebitate deve allegare e provare la natura delle rimesse. Tale onere comprende anche l’indicazione del limite dell’affidamento, poiché solo conoscendo tale limite è possibile distinguere le rimesse ripristinatorie da quelle solutorie.

La distinzione non è meramente teorica. Le rimesse effettuate entro il limite del fido hanno funzione ripristinatoria della provvista e non fanno decorrere la prescrizione; quelle che intervengono oltre tale limite hanno invece natura solutoria, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dal singolo pagamento.

La Corte precisa che tale principio vale anche per i rapporti anteriori alla legge n. 154/1992, nei quali l’apertura di credito poteva formarsi anche per facta concludentia ed essere provata con ogni mezzo. Anche in tali ipotesi, tuttavia, deve emergere almeno l’ammontare dell’affidamento accordato.

Considerazioni conclusive

La decisione rafforza un principio di rigore probatorio nel contenzioso bancario. Non basta dimostrare che il conto fosse affidato: occorre provare il limite concreto dell’affidamento, perché solo tale dato consente di qualificare le rimesse e individuare il corretto dies a quo della prescrizione.

Autore Eva Billò

Senior Associate

Milano

e.billo@lascalaw.com

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