Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Milano torna ad affrontare il tema delle operazioni di pagamento disconosciute e della ripartizione dell’onere probatorio tra cliente e intermediario, soffermandosi in particolare sul valore dei log informatici e sulla rilevanza dei sistemi di autenticazione forte adottati dall’istituto di credito.
Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 696/2026 pubbl. il 13/03/2026
La vicenda in esame
La vicenda riguarda il disconoscimento di tre bonifici online da parte dei titolari di un conto corrente, i quali, sostenendo di essere stati vittime di una frode informatica, ne chiedevano il rimborso alla banca. A fronte della richiesta, l’intermediario si difendeva producendo i log informatici delle operazioni, dai quali emergeva che le disposizioni erano state autorizzate utilizzando le credenziali e i codici dispositivi in possesso del cliente. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la questione è giunta all’esame della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte: il valore dei log e la contestazione tardiva
La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, attribuendo rilievo decisivo ai log di tracciamento prodotti dalla banca al fine di assolvere all’onere di cui all’art. 10 D. Lgs. 11/2010. Tali registrazioni sono state qualificate come riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c. e, in assenza di un tempestivo e specifico disconoscimento, sono state ritenute pienamente idonee a provare i fatti rappresentati.
Particolare importanza è stata attribuita alla tardività delle contestazioni formulate dagli appellanti con riguardo ai log prodotti dalla convenuta in allegato alla comparsa di risposta, in quanto sollevate soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Tale circostanza ha conferito alle registrazioni pieno valore probatorio, anche alla luce della clausola contrattuale sulla base della quale il cliente aveva preventivamente riconosciuto efficacia alle registrazioni elettroniche.
L’onere della Prova: Autenticazione Forte e Comportamento del Cliente
La sentenza ribadisce che, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 11/2010, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata correttamente autenticata, registrata e contabilizzata. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato integralmente assolto dalla banca.
L’istituto di credito ha, infatti, fornito prova sia dell’adozione di un sistema di autenticazione forte conforme agli standard normativi e di mercato, sia della sua effettiva applicazione alle disposizioni contestate. In particolare, dai log di sistema – le cui risultanze sono state confermate dal consulente tecnico d’ufficio – è emerso che il sistema antifrode aveva rilevato un’anomalia operativa, attivando un ulteriore livello di sicurezza mediante l’invio di codici OTP al numero di telefono associato al cliente. Tali codici risultano essere stati regolarmente utilizzati per l’autorizzazione dei bonifici oggetto di contestazione.
A fronte di tali risultanze, la Corte ha rilevato come gli appellanti si fossero limitati a disconoscere le operazioni, senza tuttavia fornire una plausibile spiegazione delle modalità con cui terzi avrebbero potuto superare i presidi di sicurezza predisposti dalla banca, né dimostrare la mancata ricezione dei codici di autorizzazione inviati sul numero di telefono associato al rapporto. Ne è conseguita la piena tenuta del quadro probatorio offerto dall’intermediario.
Nessuna Responsabilità Oggettiva per la Banca
La Corte afferma esplicitamente che il rigoroso regime di responsabilità della banca “non può essere interpretato in modo tale da arrivare a ritenere gli istituti di credito oggettivamente responsabili per qualsivoglia truffa subita dalla clientela” .
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento che esclude una responsabilità oggettiva dell’intermediario per le frodi informatiche subite dalla clientela. La Corte ribadisce che il rigoroso regime probatorio gravante sulla banca non può tradursi in un’automatica imputazione di responsabilità per qualsiasi operazione fraudolenta.
Nel caso concreto, una volta dimostrate la regolarità delle operazioni e l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza, è risultata decisiva la totale assenza di elementi probatori offerti dai clienti circa l’esistenza di una falla del sistema o le modalità del presunto raggiro.
Considerazioni Conclusive
La pronuncia in commento conferma il valore probatorio dei log informatici e ribadisce che, una volta dimostrata la corretta applicazione della SCA, il mero disconoscimento dell’operazione non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’intermediario. Il cliente deve infatti allegare elementi concreti idonei a dimostrare una falla del sistema o le modalità della frode. La sentenza conferma inoltre che la tutela rafforzata dell’utente non si traduce in una responsabilità oggettiva della banca, quando quest’ultima abbia provato la regolarità delle procedure adottate.
17.09.2026