10.03.2026 Icon

L’inammissibilità dell’opposizione tardiva del consumatore

Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 97/2026, ritorna sui requisiti di ammissibilità del rimedio “atipico” previsto dall’articolo 650 c.p.c., in esecuzione dei principi dettati da Cass. n. 9479/2023 in tema di tutela del consumatore. Se nel decreto ingiuntivo, tardivamente opposto, il giudice ha reso specifica motivazione in merito al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto in via monitoria, l’opposizione è senza dubbio inammissibile.

Il Giudice riflette, altresì, sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata a mezzo PEC, ai fini dell’ammissibilità anche in ragione dei principi codicistici generali.

A distanza di quasi tre anni, ormai, dal noto intervento della Corte di Cassazione in materia di tutela consumeristica, i Giudici di merito non mancano di alimentare il dibattito sulle applicazioni di maggior rilievo dei principi dettati dalla Cassazione, nel solco del dettame eurounitario espresso dalle quattro decisioni della C.G.U.E. datate 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco).

Il provvedimento del Tribunale di Pesaro, emesso all’esito di un giudizio di opposizione cd. “tardiva” ex art. 650 c.p.c., stigmatizza in maniera chiara l’iniziativa dell’opponente consumatore, nel solco della più esegetica interpretazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia del 2023, nonché dei conseguenti risvolti applicativi della tutela effettiva come idealmente (e concretamente) prevista dalla giurisprudenza comunitaria, dissipando ogni possibile dubbio a riguardo.

Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha riconosciuto non sussistenti le condizioni richieste dalle Sezioni Unite, ricordando quanto affermato dalla S.C.: “L’opposizione tardiva – ex art 650 c.p.c. – al decreto ingiuntivo è ammissibile da parte del consumatore se il decreto non è – sinteticamente – motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria; in tal caso, l’opposizione tardiva è consentita, ma può riguardare esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole”. (cfr. SS. UU. n. 9479/2023).

Senonché, nel decreto ingiuntivo opposto, non solo è stato dato atto che le verifiche d’ufficio, chieste dalla normativa comunitaria e nazionale a tutela del consumatore, sono state eseguite dal giudice del monitorio, ma è presente – altresì – lo specifico avviso suggerito dalle Sezioni Unite: “avverte la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di pagamento o di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata e il debitore, quand’anche si tratti di un consumatore, non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile”.

Ma la sentenza esaminata offre un altro, interessante, spunto di riflessione in ordine alla validità della notifica del decreto ingiuntivo, effettuata dalla ricorrente all’indirizzo PEC risultante associato, dai pubblici registri, al codice fiscale dell’ingiunto opponente.

Questi aveva preliminarmente eccepito che la notifica era invalida in quanto egli, seppur iscritto al relativo Ordine professionale, non svolgeva la libera professione ma prestava attività alle dipendenze di un ente pubblico, asserendo circa l’incompatibilità della libera professione con il proprio impiego e della mancata necessità di dotarsi di indirizzo PEC.

Ebbene, il Tribunale non ha lesinato di rendere declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva anche sotto tale profilo, squisitamente procedurale.

Richiamando il granitico orientamento della Cassazione sul punto, è sottolineato che: “a norma dell’art. 650 c.p.c., ai fini della proponibilità dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, l’intimato ha l’onere di allegare e di dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto, o per invalidità della relativa notifica, oppure per caso fortuito o per forza maggiore, inoltre ha l’onere di dimostrare il mancato decorso dei dieci giorni dal primo atto di esecuzione (v. ex multis Cass. n.8551/2003)”.

Impossibile assolvere tale onere nel caso di specie: la creditrice ricorrente in via monitoria ha, infatti, dimostrato la corretta esecuzione della notifica telematica ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994, seguendo le prescrizioni tecniche descritte nel provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, depositando le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Inoltre, l’opponente non ha tempestivamente negato la circostanza che si trattasse di indirizzo presente, all’epoca della notifica, nel registro INI-PEC.

Fermo che, in ogni caso, la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso con riferimento alle circostanze frutto della diretta attività e della percezione del notificante (tra cui rientra la dichiarazione di estrazione dell’indirizzo del destinatario dall’indice nazionale degli indirizzi indicato nella relata stessa, effettuata dal notificante ex art. 6 L. n.53/1994), va tenuta a mente la disciplina dettata dall’art.6-quater comma 2 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005), secondo cui “Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis”.

In sintesi – conclude il Tribunale – la notifica del decreto è valida, in quanto per i professionisti iscritti in albi o elenchi l’indirizzo PEC inserito nell’indice INI-PEC vale anche come domicilio digitale, tranne che il professionista si attivi per crearne un altro diverso e, pertanto, tale indirizzo è utilizzabile per qualunque notifica destinata al suo titolare, anche riguardanti atti estranei alla sfera professionale (sul punto, v. Cass. n. 12134/2024, per cui “non esiste un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”).

Autore Fiorenzo Longobardi

Associate

Milano

f.longobardi@lascalaw.com

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