La possibilità per il garante di proporre le tradizionali eccezioni avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dipende, prima ancora che dalla fondatezza delle medesime, dalla natura del contratto sottoscritto. Quando la garanzia prevede il pagamento immediato a semplice richiesta del creditore e limita la possibilità di sollevare eccezioni, la qualificazione formale cede il passo alla sostanza del rapporto. Su queste premesse il Tribunale di Cassino ha respinto l’opposizione proposta dal garante contro un decreto ingiuntivo, qualificando la garanzia controversa come “contratto autonomo di garanzia” e restringendo sensibilmente il perimetro delle difese opponibili.
Tribunale di Cassino, Sentenza n. 918 del 25 maggio 2026.
La contestazione del garante tra legittimazione e nullità della garanzia
La controversia trae origine da un finanziamento chirografario concesso a una società cessionaria e garantito personalmente da un terzo. Il creditore, munitosi di titolo esecutivo, ha agito in via monitoria nei confronti del garante per il recupero del credito vantato.
Il soggetto ingiunto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando sia la legittimazione attiva del creditore e sia la nullità della garanzia prestata, deducendo la presenza di clausole riconducibili allo schema ABI e la decadenza del creditore per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 1957 c.c.
Clausole “a prima richiesta” e difese del garante: quando la fideiussione cambia natura
Con l’esclusione di qualsiasi profilo di carenza di legittimazione ad agire del creditore, il cuore della decisione si concentra sulle altre eccezioni proposte, con un focus sulla qualificazione del contratto. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di prime cure ha osservato che il tratto distintivo della garanzia autonoma consiste proprio nell’impegno del garante a effettuare il pagamento immediatamente e senza poter opporre le eccezioni derivanti dal rapporto principale. Nel caso esaminato, il contratto prevedeva che il garante fosse tenuto a pagare “a semplice richiesta scritta” della banca, anche in presenza di contestazioni del debitore garantito. A tale previsione risultavano collegate ulteriori clausole che escludevano il beneficio della preventiva escussione, derogavano espressamente alla disciplina della decadenza del creditore e limitavano in modo significativo le contestazioni proponibili dal garante. Secondo il Tribunale tali elementi risultano incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e conducono inevitabilmente alla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
Né assume rilievo decisivo il fatto che il documento abbia utilizzato espressamente i termini “fideiussione” e “fideiussore”: ciò che conta è il contenuto sostanziale delle obbligazioni assunte e non la denominazione scelta dalle parti.
Il perimetro delle difese dopo la riqualificazione della garanzia
Una volta qualificata la garanzia come autonoma, molte delle eccezioni formulate dall’opponente risultano destinate a soccombere.
Il giudice ricorda infatti che il garante autonomo non può avvalersi delle difese spettanti al debitore principale, salvo i casi in cui vengano in rilievo la nullità del contratto o l’illiceità della causa. Da ciò consegue l’infondatezza della contestazione facente leva sulla decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c., tanto più che il contratto prevedeva una specifica deroga e che la banca aveva comunque dimostrato di avere esercitato tempestivamente le proprie pretese nel termine semestrale ivi previsto.
Analoga sorte è riservata all’eccezione antitrust. Sul punto il Tribunale evidenzia come non sia sufficiente richiamare genericamente il provvedimento della Banca d’Italia o la giurisprudenza formatasi sulle fideiussioni ABI. Occorre, invece, fornire la prova che il contratto oggetto di causa sia effettivamente riconducibile allo schema anticoncorrenziale censurato dall’Autorità e che tale schema sia stato utilizzato in modo generalizzato dall’istituto di credito.
Una pronuncia in linea con l’evoluzione del contenzioso bancario
La decisione si inserisce, pertanto, in un orientamento sempre più consolidato che valorizza il contenuto delle clausole contrattuali rispetto alle qualificazioni formali adottate dalle parti. Si tratta di un approccio che assume particolare rilevanza nel contenzioso relativo ai crediti deteriorati e alle garanzie personali, dove le contestazioni fondate sulle fideiussioni ABI e sulla disciplina della decadenza del creditore rappresentano ormai difese ricorrenti.
La pronuncia esaminata offre, inoltre, un’indicazione pratica di notevole interesse: prima di affrontare il merito delle eccezioni proposte dal garante è necessario verificare quale sia l’effettiva natura della garanzia prestata. Se il contratto presenta i caratteri della garanzia autonoma, il terreno difensivo si restringe sensibilmente e molte delle contestazioni tradizionalmente formulate nelle opposizioni a decreto ingiuntivo rischiano di rivelarsi prive di reale efficacia.
10.07.2026