La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della liberazione del fideiussore, la mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo al momento della concessione di un nuovo credito, non è sufficiente a provare la consapevolezza, da parte del creditore, dell’intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, i ricorrenti appellavano la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, mediante la quale la società e i relativi fideiussori erano stati condannati in solido al pagamento, in favore della Banca, delle somme dovute a seguito della concessione di alcuni finanziamenti, garantiti da cambiali agrarie emesse dalla società, a loro volta garantite con fideiussioni omnibus.
In particolare, i fideiussori ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. in quanto il giudice di appello, pur avendo constatato che la banca aveva continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, aveva erroneamente addossato ai suddetti garanti l’onere di fornire una ulteriore prova al fine di ottenere la liberazione dalla garanzia.
Resisteva con controricorso la cessionaria dell’istituto bancario, chiedendo il rigetto del ricorso ex adversoformulato.
Preliminarmente, ai sensi del dettato normativo di cui all’1956 c.c., la liberazione del fideiussore per un’obbligazione futura opera nel caso in cui il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, abbia fatto credito al terzo, pur conscio che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Quanto all’onus probandi, circa la consapevolezza da parte del creditore dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, la Corte, seguendo il proprio orientamento già adottato in precedenza (Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006), ha ribadito come lo stesso incomba sul fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c..
La stessa Corte ha, altresì, precisato che non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori.
Così argomentato, la Cassazione ha ritenuto provata, nel caso di specie, la sussistenza del primo requisito richiesto dall’art. 1956 c.c., ossia che la Banca aveva continuato a concedere credito al debitore; al contrario, non ha reputato dimostrato il secondo presupposto necessario alla liberazione del fideiussore, ovvero la consapevolezza, da parte dell’istituto bancario, dell’intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali.
Pertanto i giudici di legittimità hanno concluso statuendo che “affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002), condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo”.
Il ricorso è stato, quindi, respinto ed i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.