Con una recentissima sentenza resa dal Tribunale di Trani, si è tornati a parlare della distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. In particolare, ci si è chiesti se la garanzia prestata possa essere considerata quale contratto autonomo di garanzia anche in assenza della locuzione “senza eccezioni”.
Nel caso in commento, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, veniva eccepito dai debitori che le fideiussioni prestate fossero conformi al modello ABI del 2003, censurato dalla Banca d’Italia con il noto provvedimento n. 55 del 02/05/2005; in particolare, veniva invocata la nullità delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, nonché di preventiva rinuncia al termine di cui all’articolo 1957 c.c. e di pagamento cd. “a prima richiesta”.
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3947 del 2010, di recente richiamata dalla Corte di Cassazione con decisione n. 5478 del 29 febbraio 2024, è stato statuito che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”.
Proprio con riguardo alle locuzioni “a prima richiesta e senza eccezioni”, la giurisprudenza di merito si è interrogata quali clausole possano qualificare una garanzia quale fideiussoria ovvero quale contratto autonomo.
Da una parte troviamo chi di recente ha sostenuto che «La clausola che obbliga il fideiussore a pagare ‘a semplice richiesta scritta‘ consente di qualificare la garanzia come contratto di fideiussione e non come garanzia. Invero, la previsione della clausola ‘a prima richiesta’ o ‘a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore’, senza la contestuale presenza di locuzioni quali ‘senza eccezioni’ o ‘ogni eccezione esclusa’ non è sufficiente a qualificare il contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia» (Tribunale di Civitavecchia, Sez. I, 07/08/2023, n. 907; in senso conforme Corte Appello Venezia, 2 luglio 2020).
Dall’altra, parte della giurisprudenza sostiene che «l’assoluta irrilevanza, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione di garanzia preteso dall’istituto creditore, della eventuale opposizione manifestata dal debitore principale al pagamento richiesto al garante vale ad escludere la legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponesse al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale e tanto costituisce una chiara deroga alla accessorietà della obbligazione fideiussoria e sancisce l’autonomia dell’obbligazione di garanzia assunta dagli opponenti rispetto all’obbligazione principale» (Corte d’Appello di Potenza, sent. 28 luglio 2020, n. 448; cfr. in senso conforme ex multis Tribunale di Latina 6 giugno 2019 n. 1473, Tribunale di Bolzano 21 settembre 2020 e Tribunale di Perugia 17 settembre 2020; Corte Appello di Milano 8 luglio 2020).
Ebbene, nel solco di questo dibattito giurisprudenziale si inserisce la recente pronuncia del Tribunale di Trani (n. 1354/2024), che ha aderito aderendo alla tesi estensiva del contratto autonomo di garanzia e ha così statuito: “l’inserimento nel contratto dell’espressione “a prima richiesta” (anche in assenza di quella “senza eccezioni”) dovrebbe orientare l’interprete verso la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, il quale comporta di regola la non applicabilità dell’art. 1957 c.c., e si caratterizza per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, ferma restando l’esperibilità dell’exceptio doli”.
A seguito di tale iter logico-argomentativo il Tribunale non ha potuto che concludere con il rigetto dell’opposizione presentata dai fideiussori e, conseguentemente, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.