Il Tribunale di Campobasso, con la recentissima sentenza n. 245/2025, ha rigettato una domanda proposta da un correntista nei confronti del proprio Istituto di Credito, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/inesistenza della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, in relazione ad un rapporto bancario di credito con carta, c.d. carta revolving, appoggiato su conto corrente di corrispondenza.
Nello specifico, il correntista, con riferimento al contratto di carta di credito dal medesimo sottoscritto, eccepiva la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell’art. 117 TUB, per carenza di forma scritta, nonché l’illegittima applicazione del c.d. ius variandi.
La banca, costituendosi in giudizio, rilevava la genericità e l’indeterminatezza del ricorso avversario, nonché il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente, evidenziando che nel contratto di credito con carta revolving vi era una clausola che rinviava al contratto di conto corrente d’appoggio in punto disciplina delle condizioni economiche, ove si stabiliva che “Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, sono applicabili le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» a suo tempo sottoscritta tra il Richiedente Titolare e la Banca indicata sul modulo di richiesta e che formano parte integrante della presente disposizione”.
Tale clausola negoziale individuava, quindi, per relationem la disciplina applicabile alla carta di credito.
A fronte di tale clausola, il correntista è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», per cui nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto allegare in giudizio non solo il modulo relativo alla carta di credito revolving, ma anche il contratto di conto corrente d’appoggio, al fine di dimostrare la mancata o inesatta determinazione degli interessi.
Il Tribunale, aderendo alle difese della banca, ha concluso per il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo al correntista, evidenziando che “la parte ricorrente non ha depositato tutta la documentazione contrattuale necessaria, come sopra illustrato, limitandosi alla mera contestazione teorica e generica di cui si è detto, venendo meno, in tal modo, prima ancora che all’onere della prova, all’onere di allegazione specifica”.
In definitiva, il Giudice, rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto allegare in giudizio anche il contratto di conto corrente d’appoggio, contenente le condizioni economiche, ha ritenuto di rigettare le avverse pretese in quanto generiche e sfornite di prova.