30.03.2026 Icon

S.a.s. e sovraindebitamento familiare: sì alla liquidazione controllata anche per il socio accomandante

La liquidazione controllata di una società in accomandita semplice può essere estesa anche nei confronti del socio accomandante, in applicazione dell’art. 66 CCII, quando la situazione di sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Tribunale di Rimini, sentenza del16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025)

La fattispecie: l’apertura della liquidazione controllata per la società e per i soci

Il caso trae origine dalla richiesta di ammissione alla liquidazione controllata presentata da una società in accomandita semplice, nella quale veniva richiesta l’estensione della procedura concorsuale anche al socio accomandante che, nel caso di specie, era il coniuge convivente del socio illimitatamente responsabile.

Il Tribunale di Rimini ha accolto la richiesta, dichiarando l’apertura della liquidazione controllata della S.a.s. nonché del socio accomandatario e del socio accomandante, sulla base dell’origine comune della situazione di sovraindebitamento.

La liquidazione controllata: i presupposti normativi

L’accesso alla liquidazione controllata presuppone la sussistenza di una serie di condizioni soggettive e oggettive espressamente previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

In primo luogo, il debitore deve rientrare tra i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, trattandosi tipicamente di un consumatore, di un professionista o di un’impresa minore. È inoltre necessario che si versi in uno stato di sovraindebitamento, inteso come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Ulteriore requisito è l’assenza di procedure alternative già pendenti per la regolazione della crisi.

L’estensione della procedura ai soci delle società di persone.

Nell’ipotesi in cui la domanda di ammissione alla liquidazione controllata venga presentata da una società, l’art. 270 CCII prevede che gli effetti della procedura si estendono automaticamente ai soci illimitatamente responsabili. Tale estensione discende direttamente dalla disciplina codicistica e non richiede particolari accertamenti ulteriori, trattandosi di una conseguenza tipica della responsabilità patrimoniale illimitata che caratterizza tale figura nell’ambito delle società.

Per il socio accomandante, invece, la responsabilità è limitata alla quota conferita, e l’estensione della procedura non è automatica.

Il Tribunale di Rimini ha giustificato l’estensione degli effetti della procedura anche al socio accomandante in applicazione della disciplina delle procedure familiari, prevista dall’art. 66, comma 1, CCII. Tale norma, infatti, consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’istanza comune di accesso alle procedure di sovraindebitamento, quando sussistono due requisiti alternativi: la convivenza dei soggetti coinvolti o l’origine comune del sovraindebitamento.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile la norma anche alla liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 66 CCII all’art. 65 CCII, il quale a sua volta richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori, anche quelle in materia di liquidazione controllata.

La conferma della procedura familiare quale strumento di economicità

La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a favorire soluzioni unitarie nella gestione delle crisi da sovraindebitamento, soprattutto quando le posizioni debitorie dei soggetti sono strettamente correlate. L’estensione della liquidazione controllata al socio accomandante rappresenta un’applicazione evolutiva della normativa, motivata da esigenze di economia processuale e di coerenza nella gestione dei patrimoni. Restano ferme, tuttavia, la separazione delle masse attive e passive e il principio secondo cui l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio deve soddisfare i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente, senza possibilità di trasferire risorse tra patrimoni distinti.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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