14.10.2026 Icon

Revocatoria fallimentare: la retribuzione è salva anche a rapporto cessato

Revocatoria fallimentare: le retribuzioni sono protette anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro

“Il pagamento dei crediti retributivi non è soggetto a revocatoria fallimentare anche quando intervenga a distanza di anni dalla prestazione lavorativa e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A prevalere è la tutela costituzionale della retribuzione, indipendentemente dalle esigenze di continuità aziendale.”

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 5 maggio 2026, n. 12710 – Pres. Vella, Rel. Amatore

Il pagamento tardivo delle retribuzioni e l’azione della curatela

La vicenda trae origine dall’azione revocatoria promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un ex lavoratore, che aveva ricevuto il pagamento di euro 25.760,85 a soddisfazione di crediti retributivi maturati tra il 2011 e il 2013.

Il pagamento, effettuato nel marzo 2017 a seguito di un’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una procedura esecutiva, era intervenuto oltre due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta nel dicembre 2014. Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda revocatoria, dichiarando inefficace il pagamento. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, riconoscendo l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall. Pertanto, la curatela proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l’esenzione doveva riguardare esclusivamente i pagamenti funzionali alla prosecuzione del rapporto lavorativo e alla continuità dell’attività d’impresa.

La tutela della retribuzione prevale sulla continuità aziendale

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la finalità principale dell’esenzione non è quella di garantire la continuità aziendale, bensì di tutelare il diritto alla retribuzione, riconosciuto dagli artt. 1, 35 e 36 della Costituzione. Secondo i giudici di legittimità, il legislatore ha inteso proteggere il lavoratore, quale parte debole del rapporto contrattuale, assicurandogli la conservazione delle somme percepite a titolo di corrispettivo dell’attività prestata. Tale protezione si affianca a quella riconosciuta dall’art. 2751-bis c.c., che attribuisce natura privilegiata a determinati crediti di lavoro, pur operando su un piano diverso rispetto all’esenzione dalla revocatoria.

La Corte ha inoltre evidenziato come le diverse ipotesi di esenzione rispondano a finalità autonome: alcune mirano a preservare la continuità produttiva, altre favoriscono il risanamento dell’impresa, mentre quella relativa ai crediti retributivi persegue direttamente una finalità sociale.

La conservazione dell’attività aziendale costituisce, pertanto, soltanto un effetto eventuale e indiretto della tutela accordata ai lavoratori.

Nessun limite temporale per l’esenzione dalla revocatoria

Particolarmente significativo è il chiarimento relativo al momento in cui viene effettuato il pagamento. La Cassazione ha escluso che l’esenzione richieda una coincidenza temporale, anche soltanto approssimativa, tra lo svolgimento della prestazione lavorativa e la corresponsione della retribuzione.

La disposizione, infatti, non prevede alcun limite temporale né impone particolari modalità di pagamento, diversamente da altre ipotesi di esenzione che richiedono espressamente il rispetto dei termini d’uso.

Ne consegue che la tutela opera anche quando il pagamento intervenga a distanza di anni dalla maturazione del credito, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e persino all’esito di un’esecuzione forzata. Un’interpretazione restrittiva, fondata sulla necessità di garantire la continuità aziendale, finirebbe dunque per introdurre requisiti non contemplati dalla legge, compromettendo la finalità protettiva della disposizione.

Le conseguenze per le azioni revocatorie

La pronuncia assume particolare rilievo nella gestione delle azioni revocatorie promosse dalle procedure concorsuali. Il principio affermato impone di distinguere la natura del credito soddisfatto dalle circostanze temporali e dalle modalità attraverso cui il pagamento è stato ottenuto.

La cessazione del rapporto lavorativo, il considerevole intervallo trascorso dalla maturazione del credito e il ricorso all’esecuzione forzata non sono, di per sé, elementi sufficienti a escludere l’applicabilità dell’esenzione. Resta naturalmente necessario verificare che le somme corrisposte costituiscano effettivamente il corrispettivo di prestazioni lavorative rientranti nell’ambito della disposizione.

La decisione consolida così un orientamento che attribuisce centralità alla funzione sociale della retribuzione, limitando la possibilità per la curatela di recuperare pagamenti destinati a soddisfare crediti di lavoro, anche quando questi siano intervenuti in prossimità dell’insolvenza.

Autore Federica Losignore

Trainee

Milano

f.losignore@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito