Recenti pronunce di legittimità offrono interessanti contributi in relazione alle caratteristiche delle garanzie MCC. La Corte di Cassazione precisa che MCC non assume la qualità di coobbligato solidale della PMI beneficiaria del finanziamento; che, in tema di controgaranzie, la legittimazione ad insinuarsi al passivo in via di surrogazione spetta esclusivamente al soggetto che abbia sopportato in via definitiva l’onere economico derivante dall’escussione; che la violazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 100, l. n. 662/1996, così come integrata dalla norma di attuazione contenuta negli artt. 1 e 5 d.m. 26.06.2012, non comporta la nullità del contratto di finanziamento.
Pronuncia n. 29599 del 2025
Con la pronuncia n. 29599 del 2025, la Cassazione conferma che MCC non assume la qualità di coobbligato solidale della PMI beneficiaria del finanziamento.
La garanzia statale è, infatti, chiarisce la Cassazione, prestata non a favore dell’impresa debitrice, bensì a favore della banca finanziatrice, avendo ad oggetto il credito di quest’ultima ed il relativo recupero.
MCC, pertanto, non garantisce l’adempimento dell’obbligazione della PMI, ma assicura il rischio creditizio dell’istituto di credito, rimanendo estraneo al rapporto obbligatorio principale tra la banca e l’impresa.
Da tale impostazione discende l’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina della solidarietà passiva e, in ambito concorsuale, dell’art. 61, comma 2, della legge fallimentare, norma che subordina l’insinuazione all’integrale soddisfacimento della banca garantita.
La Corte di Cassazione ha, dunque, chiarito che il diritto di surrogazione di MCC non incontra alcun limite connesso al fatto che il creditore originario non sia stato soddisfatto per l’intero credito.
Il pagamento effettuato da MCC a seguito dell’escussione della garanzia estingue il credito della banca esclusivamente nella misura garantita e per questa stessa quota MCC acquista un credito autonomo verso la PMI, esercitabile anche in sede fallimentare.
La circostanza per cui la garanzia copra solo una percentuale del credito non integra un adempimento parziale dell’obbligazione del garante, ma costituisce l’integrale adempimento dell’obbligazione di garanzia assunta dal Fondo nei confronti della banca.
Ne consegue che l’insinuazione di MCC al passivo non determina alcuna duplicazione del credito, imponendo piuttosto, conclude la Cassazione, la corrispondente riduzione del credito ammesso in capo al soggetto finanziatore.
Pronuncia n. 29597 del 2025
La Cassazione ha poi affrontato il tema della controgaranzia, ossia delle fattispecie che vedono la presenza di un Confidi quale garante diretto e di MCC quale controgarante.
Per tali ipotesi, la Cassazione ha affermato che la legittimazione ad insinuarsi al passivo in via di surrogazione spetta esclusivamente al soggetto che abbia sopportato in via definitiva l’onere economico derivante dall’escussione.
Qualora il Confidi, dopo aver pagato la banca, venga integralmente ristorato da MCC in forza della controgaranzia, non conserva alcun credito verso il debitore fallito. L’unico soggetto legittimato a surrogarsi nei diritti della banca e a far valere il privilegio previsto dalla normativa speciale è MCC, quale ente che ha subito la perdita patrimoniale finale.
Pronuncia n. 29437 del 2025
Infine, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sul tema della validità dei contratti di finanziamento.
Più in particolare, la Suprema Corte ha escluso che la disposizione di cui all’art. 2, comma 100, l. n. 662/1996, così come integrata dalla norma di attuazione contenuta negli artt. 1 e 5 d.m. 26.06.2012, possa qualificarsi come norma imperativa di fattispecie o di struttura negoziale.
Secondo la Cassazione, la norma non risulta formulata in termini di inderogabilità, in mancanza di elementi testuali inequivocabilmente indicativi della volontà del legislatore di conformare direttamente il contenuto specifico dell’oggetto del contratto.
Più in particolare, si tratta della norma che stabilisce che l’operazione finanziaria per la quale è richiesta la garanzia del Fondo deve essere accordata al soggetto beneficiario da un soggetto finanziatore diverso rispetto a quello che ha a suo tempo erogato, al medesimo soggetto beneficiario, i prestiti oggetto di consolidamento. Tuttavia, precisa la Suprema Corte, la disposizione è dettata al solo scopo di disciplinare le condizioni di accesso alla garanzia pubblica e la misura della stessa.
La Suprema Corte ha, dunque, affermato che la violazione della norma citata non comporta la nullità del contratto di finanziamento, che sarebbe sostenibile solo se immediatamente percepibile dal testo contrattuale, senza laboriose indagini da effettuarsi ex post, come quelle volte a stabilire se le somme mutuate siano state, di fatto, destinate a consolidare passività contratte nei confronti dello stesso finanziatore, come lamenta il Fallimento, ovvero di un soggetto finanziatore diverso.
07.09.2026