22.10.2025 Icon

Liquidazione controllata e interruzione del processo

Con la sentenza n. 781 del 2025, il Tribunale di Trani ha confermato che, come disposto dal Codice della Crisi, la norma sui rapporti processuali relativa alla liquidazione giudiziale si applica anche alla liquidazione controllata. La sentenza di apertura della liquidazione controllata determina, dunque, l’interruzione del processo.

La fattispecie

Nel caso di specie, una Società aveva instaurato un giudizio di revocatoria ordinaria nei confronti di un’impresa individuale, della quale si assumeva creditrice per un debito da forniture rimasto inadempiuto.

L’azione revocatoria trovava fondamento nel contegno dell’imprenditore il quale, dopo aver stipulato un accordo transattivo non novativo, non solo non lo onorava, ma in seguito alienava anche la propria quota proprietaria, su due immobili, all’ex coniuge.

Nel corso del giudizio la Società rinunciava agli atti e la parte convenuta accettava. Tuttavia, essendo intervenuta – ancor prima della rinuncia – la liquidazione controllata del convenuto, subentrava il Liquidatore chiedendo l’accoglimento della domanda revocatoria.

I principi espressi dal Tribunale

Il Tribunale conferma l’effetto interruttivo automatico della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata in relazione al processo pendente.

Ciò sulla base dell’espresso richiamo della normativa in materia di liquidazione giudiziale (art 143 CCII) da parte della normativa sulla liquidazione controllata (art 270 CCII).

Posto che, nel caso di specie, è intervenuta l’apertura della liquidazione controllata prima della rinuncia agli atti, quest’ultima e la relativa accettazione devono ritenersi nulli.

Il Tribunale ha dichiarato anche la sopravvenuta carenza di legittimazione della Società, essendo solo il Liquidatore legittimato, a far data dall’apertura della procedura concorsuale, a proseguire il giudizio di revocatoria ordinaria, così come disposto nel Codice della Crisi.

La conclusione

Verificatasi la sospensione automatica del processo e subentrato, per legge, il Liquidatore, il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., accolto la domanda e dichiarato inefficaci, nei confronti di tutti i creditori, gli atti dispositivi posti in essere dall’impresa individuale.

Autore Roberta Maria Pagani

Managing Associate

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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Autore Alessandra Di Cristina

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