30.10.2026 Icon

La revocatoria concorsuale nella Direttiva Insolvency II: le principali novità per l’ordinamento italiano

La Direttiva UE n. 799 del 30 marzo 2026, nota come Insolvency II, interviene sull’azione revocatoria concorsuale con l’obiettivo di armonizzare le legislazioni degli Stati membri e rafforzare la tutela dei creditori. Le principali innovazioni riguardano i presupposti della revocabilità, la durata dei periodi sospetti, il rilievo della conoscenza dell’insolvenza e gli effetti restitutori. Il recepimento della disciplina europea richiederà un’attenta opera di coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche al fine di preservare le forme di tutela già riconosciute nell’ordinamento nazionale.

L’armonizzazione europea della revocatoria concorsuale

La Direttiva Insolvency II introduce una disciplina comune delle azioni revocatorie, destinata a incidere sulle legislazioni nazionali entro il termine di recepimento del 22 gennaio 2029.

L’intervento risponde all’esigenza di ridurre le divergenze normative tra gli Stati membri, che possono favorire fenomeni di forum shopping e compromettere l’uniformità della tutela dei creditori nelle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Il confronto con gli articoli 163 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) evidenzia un quadro caratterizzato da numerose analogie, ma anche da differenze significative, soprattutto nella disciplina degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie.

Pagamenti e garanzie: la riduzione del periodo sospetto

Una delle principali novità riguarda l’articolo 7 della Direttiva, che disciplina gli atti pregiudizievoli attraverso i quali un creditore ottiene il soddisfacimento del proprio credito o la costituzione di una garanzia.

La disposizione individua un periodo sospetto di tre mesi, decorrente dal deposito della domanda che ha condotto all’apertura della procedura di insolvenza oppure, in mancanza, dalla decisione di apertura.

Si tratta di un termine inferiore rispetto ai sei mesi previsti dall’articolo 166, comma 2, CCII.

La revocabilità presuppone l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni scadute. Per il pagamento di crediti esigibili e la costituzione delle relative garanzie assume inoltre rilievo la conoscenza, da parte del creditore, della situazione del debitore oppure dell’avvenuto deposito della domanda di apertura della procedura.

Il recepimento della Direttiva imporrà quindi di valutare il coordinamento tra i nuovi presupposti e quelli già previsti dalla normativa nazionale.

Atti a titolo oneroso: il diverso rilievo della conoscenza dell’insolvenza

Particolarmente significativa appare la disciplina degli atti a titolo oneroso diversi dai pagamenti di crediti esigibili e dalla costituzione delle relative garanzie.

Secondo l’interpretazione prospettata, per tali operazioni la Direttiva consentirebbe la revocatoria anche in assenza della prova che la controparte conoscesse lo stato di insolvenza del debitore.

Ne deriverebbe la possibilità di assoggettare a revocatoria anche operazioni concluse a condizioni economicamente equilibrate, purché ricadenti nel periodo sospetto e poste in essere quando il debitore non era in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La soluzione rappresenterebbe una rilevante innovazione rispetto all’attuale disciplina italiana, attribuendo maggiore importanza alla condizione oggettiva del debitore e ridimensionando la funzione protettiva della buona fede della controparte.

Proprio questo aspetto potrebbe determinare le maggiori difficoltà applicative, rendendo necessario individuare un equilibrio tra protezione della massa creditoria e certezza degli scambi commerciali.

Gli atti gratuiti e quelli intenzionalmente pregiudizievoli

L’articolo 8 della Direttiva disciplina gli atti a titolo gratuito e quelli caratterizzati da un corrispettivo manifestamente inadeguato, prevedendo un periodo sospetto di dodici mesi.

La disciplina italiana, contenuta nell’articolo 163 CCII, contempla invece un termine biennale, assicurando una tutela temporalmente più estesa.

La normativa europea esclude dalla revocatoria le liberalità di valore simbolico, ma non riproduce espressamente tutte le esenzioni previste dal legislatore italiano.

Diversa è la disciplina degli atti intenzionalmente pregiudizievoli, regolati dall’articolo 9 della Direttiva.

In questo caso, il periodo sospetto è di due anni e la revocabilità richiede che la controparte fosse a conoscenza dell’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori. Tale conoscenza è presunta, salvo prova contraria, quando la controparte sia strettamente correlata al debitore.

Gli effetti della revocatoria e la tutela della massa

L’articolo 10 della Direttiva disciplina le conseguenze dell’accoglimento dell’azione revocatoria, stabilendo l’inopponibilità alla massa dei diritti derivanti dall’atto impugnato e l’obbligo del beneficiario di restituire quanto ricevuto oppure il relativo equivalente monetario.

Una previsione di particolare interesse riguarda la possibilità di opporre il venir meno dell’arricchimento, riconosciuta soltanto al beneficiario che ignorava le circostanze poste a fondamento della revocatoria.

La Direttiva esclude inoltre che l’obbligo restitutorio possa essere compensato con crediti vantati nei confronti della procedura. Tale principio risulta sostanzialmente coerente con l’articolo 171, comma 2, CCII, che riconosce al soggetto tenuto alla restituzione il diritto di insinuare al passivo il proprio eventuale credito.

Le prospettive di recepimento

La nuova disciplina europea non determina necessariamente un ridimensionamento delle tutele già previste dal diritto italiano.

L’articolo 4 della Direttiva consente infatti agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che assicurino una protezione più elevata della massa creditoria. Tale previsione potrebbe consentire la conservazione di alcuni istituti nazionali, compreso il meccanismo della consecuzione delle procedure disciplinato dall’articolo 170 CCII.

Le questioni più delicate riguarderanno, pertanto, il coordinamento dei periodi sospetti, la disciplina delle esenzioni e, soprattutto, il diverso peso attribuito alla conoscenza dell’insolvenza.

Il recepimento della Direttiva rappresenterà un passaggio significativo per l’evoluzione della revocatoria concorsuale, nel quale il legislatore italiano sarà chiamato a contemperare la salvaguardia delle ragioni creditorie con l’esigenza di non compromettere la stabilità e la prevedibilità dei rapporti economici.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Crisi e procedure concorsuali ?

Contattaci subito