Con la sentenza n. 28484/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata l’importo percepito a titolo di risarcimento di un danno biologico.
La fattispecie
Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo rigettava un reclamo promosso da una debitrice sovraindebitata, avente ad oggetto la richiesta da parte della stessa di esclusione dalla procedura di liquidazione controllata dell’importo percepito a titolo di risarcimento di danno biologico nell’ambito di una vicenda di malpractice medica.
La sovraindebitata presentava, dunque, ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 146 CCII e sostenendo che detta norma, che esclude i beni e i diritti strettamente personali dalla procedura di liquidazione giudiziale, dovesse essere analogicamente applicata anche alla liquidazione controllata.
Con il secondo motivo, veniva poi censurata la violazione dell’art. 268 CCII, sostenendo che il Tribunale avesse sbagliato nell’operare un’interpretazione strettamente letterale della norma.
Con il terzo motivo di ricorso, infine, la ricorrente invitava la Suprema Corte a sollevare una questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, dell’art. 268 CCII, nella parte in cui esclude dal novero delle somme non acquisibili alla procedura di liquidazione controllata quelle percepite a titolo di risarcimento di un danno biologico.
I principi espressi dalla Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati tutti e tre i motivi di ricorso, confermando come la somma percepita a titolo di risarcimento di danno biologico debba essere acquisita alla procedura di liquidazione controllata.
La Suprema Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale di Bergamo, ossia la ritenuta inapplicabilità alla procedura di liquidazione controllata dell’art. 146 CCII.
Ciò a fronte della precisa scelta effettuata dal legislatore di prevedere, all’interno dell’art. 268, co. 4, CCII, una categoria più ristretta di crediti esclusi (quelli non pignorabili, anziché quelli strettamente personali); della tassatività delle eccezioni alla regola generale in materia di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.; della diversità delle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.
Più in particolare, la Suprema Corte chiarisce che, per poter applicare una norma simile attraverso lo strumento dell’analogia, è necessario che vi sia una lacuna normativa.
Ebbene detta lacuna, continua la Suprema Corte, non sussiste nel caso di specie, atteso che l’art. 268, co. 4, del Codice della Crisi contiene un elenco dei crediti non compresi nella procedura di liquidazione controllata riconducibile ad una consapevole scelta legislativa.
La Suprema Corte esclude, inoltre, la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale, sostenendo la mancanza di un “diritto vivente” conforme all’interpretazione secondo cui le somme liquidate a titolo di danno biologico rientrerebbero pacificamente tra i beni di natura strettamente personale.
02.10.2026