03.11.2026 Icon

Figli maggiorenni e assegno di mantenimento: la convivenza fa la differenza

Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo dei genitori di mantenere i figli economicamente non autosufficienti. Diversa è, però, la questione relativa al diritto del genitore di continuare a percepire il contributo dall’altro. La convivenza con il figlio maggiorenne assume, infatti, un ruolo determinante ai fini della legittimazione a richiedere l’assegno. È quanto emerge da una recente pronuncia della Cassazione che, intervenendo anche sui criteri di determinazione del mantenimento del coniuge separato, richiama l’attenzione sulla necessità di valutare concretamente le condizioni economiche delle parti.

Cass. civ., sez. I, ordinanza 18 ottobre 2026, n. 27140

Dalla separazione alla revoca degli assegni per le figlie

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione nel quale il Tribunale aveva disposto, a carico del padre, un contributo mensile di 2.500 euro per ciascuna delle due figlie, oltre a un assegno di pari importo in favore della moglie.

La Corte d’Appello aveva successivamente riformato la decisione, revocando integralmente i contributi destinati alle figlie, nel frattempo entrambe maggiorenni, e riducendo a 800 euro l’assegno riconosciuto alla moglie.

Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la revoca degli assegni per le figlie, ancora impegnate negli studi e prive di autonomia economica, nonché la drastica riduzione del proprio mantenimento.

Il diritto al mantenimento non si estingue con la maggiore età

La Suprema Corte ribadisce che il compimento dei diciotto anni non comporta, di per sé, il venir meno dell’obbligo di mantenimento. Tale dovere può proseguire fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, purché il figlio segua un percorso formativo o si adoperi concretamente per inserirsi nel mondo del lavoro, secondo criteri di ragionevolezza e autoresponsabilità.

Occorre, tuttavia, distinguere il diritto del figlio a essere mantenuto dalla legittimazione del genitore a richiedere e percepire il relativo contributo.

Con riferimento alla primogenita, studentessa universitaria, la Cassazione censura la decisione d’appello, che aveva escluso la legittimazione della madre senza considerare che la convivenza era già stata allegata e accertata nel giudizio di primo grado e non risultava contestata dal padre.

La situazione era differente per la secondogenita, che, raggiunta la maggiore età, si era trasferita stabilmente in un’altra città, interrompendo la convivenza con la madre. In questo caso, la Suprema Corte conferma il difetto di legittimazione della madre a richiedere il contributo paterno.

La distinzione è rilevante: la perdita della legittimazione del genitore non equivale all’estinzione del diritto del figlio maggiorenne al mantenimento, che resta autonomamente tutelabile.

Assegno al coniuge: attenzione alla provenienza dei redditi

Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda la riduzione dell’assegno di mantenimento della moglie da 2.500 a 800 euro mensili.

La Corte d’Appello aveva valorizzato la capacità lavorativa della donna, ritenendola idonea a garantirle una sostanziale indipendenza economica.

La Cassazione censura, tuttavia, tale valutazione, evidenziando come il giudice di merito non avesse adeguatamente esaminato la composizione dei redditi dichiarati dalla beneficiaria.

Una parte significativa delle somme risultanti dalle dichiarazioni fiscali proveniva, infatti, proprio dagli assegni corrisposti dal marito, mentre soltanto una quota minoritaria derivava dall’attività professionale della moglie.

Non è quindi sufficiente richiamare genericamente il reddito complessivo del coniuge per affermarne l’autosufficienza economica: occorre distinguere le risorse prodotte autonomamente da quelle percepite in forza dell’obbligo di mantenimento.

Le ricadute pratiche della decisione

La Cassazione accoglie il ricorso limitatamente alla legittimazione della madre a richiedere il contributo per la primogenita e alla determinazione dell’assegno in favore della moglie, rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame. Restano invece ferme le conclusioni relative al difetto di legittimazione della madre rispetto alla secondogenita e al rigetto dell’addebito della separazione al marito.

La pronuncia offre due indicazioni operative.

Da un lato, nei giudizi relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, è essenziale distinguere la permanenza dell’obbligo contributivo dalla titolarità del diritto a ricevere materialmente l’assegno, verificando in particolare la convivenza con il genitore richiedente.

Dall’altro, nella determinazione del mantenimento del coniuge, la valutazione della capacità economica non può arrestarsi al dato fiscale complessivo, ma deve considerare l’effettiva provenienza delle entrate.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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